Professione e Mercato

Avvocati, in "Manovra" sale a 40mln il tetto per compensazione dei debiti con i crediti per gratuito patrocinio

Sale il tetto ad oggi fissato in 10mln di euro. Scompare anche la indicazione "per i dipendenti" aprendo ad una compensazione estesa dei debiti contributivi previdenziali

di Francesco Machina Grifeo

Tra le novità della "Manovra", per ora ancora consultata ancora solo in "bozza", spunta anche un aumento dello stanziamento per la compensazione dei debiti degli avvocati con lo Stato ed i crediti ad essi spettanti per il gratuito patrocinio. Il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, all'articolo 132 prevede infatti un innalzamento del tetto di spesa che sale dai 10mln attualmente previsti ai 40 milioni a partire dal 2023. Non solo, i crediti, a seguito della modifica, sarebbero utilizzabili per coprire tutti i contributi e non più soltanto quelli dei dipendenti: quest'ultima parola è stata infatti soppressa.

Vediamo dunque nel dettaglio come cambierebbe il comma 78 dell'articolo 1 della "legge di stabilità" 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208). L'articolo 132 della attuale manovra, rubricato, "Compensazione dei debiti degli avvocati", prevede di sostituire le parole «A decorrere dall'anno 2016,» con: «Per gli anni dal 2016 al 2022»; e di inserire dopo le parole «10 milioni di euro annui» le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui».

Secondo la nuova stesura, dunque, a decorrere dall'anno 2023 ed entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione (art. 170 del Dpr 115/2002), sono ammessi alla compensazione.E tale compensazione potrà avvenire con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonchè al pagamento dei contributi previdenziali (soppresso: "per i dipendenti") mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. E le cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Sono stati soppressi invece i periodi terzo e quarto: "Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)".

Il testo del Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Art. 132

(Compensazione dei debiti degli avvocati)

1. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «A decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022»;
2) dopo le parole «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;
3) dopo le parole «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»
4) le parole «per i dipendenti» sono soppresse.
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

IL COMMA CHE SARA' MODIFICATO

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Articolo 1

778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

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