Rassegne di Giurisprudenza

Giurisdizione: restituzione dell'indebito per invalidità di un contratto preliminare

Giurisdizione - Contratti - Collegamento del contratto con Stato estero - Annullamento e restituzione delle somme indebitamente versate - Materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 44/2001 - Giurisdizione del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
L’azione diretta a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto che si assume nullo ex art. 1472, comma 2, c.c. rientra nella “materia contrattuale” agli effetti dell'art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 44/2001. Pertanto è consentito all’attore di convenire il soggetto straniero davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
• Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Ordinanza del 9 marzo 2023, n.7065

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere domanda restitutoria - Giurisdizione ai sensi del regolamento ce n. 44/2001 - Obbligazione 'ex contractu' - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione - Applicabilità - Fattispecie.
Il giudice al quale spetta la giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di società estera, di restituzione delle somme già versate in dipendenza di un contratto successivamente sciolto, va individuato, trattandosi di obbligazione "ex contractu", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla base del criterio generale del foro del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda avanzata dall'attrice avente sede in Italia, di restituzione del deposito cauzionale versato prima dello scioglimento, per effetto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999, di un contratto di leasing).
• Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Ordinanza del 28 febbraio 2018, n.4731


Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere art. 6, n. 1, del reg. ce n. 44/2001 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di azione risarcitoria ex art. 2497 c.c.
In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, l'art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana rispetto alla domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2497 c.c., ma l'ha esclusa relativamente alla domanda connessa di nullità del contratto e ripetizione del corrispettivo, non comportando l'incidenza della restituzione del prezzo sulla quantificazione del danno il rischio di decisioni inconciliabili).
• Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Ordinanza dell'11 maggio 2017, n. 11519