Penale

Bocciata la misura di prevenzione che vieta la riunione pubblica

di Giovanni Negri

Troppo vago il concetto di «pubblica riunione» e troppo ampio il margine di discrezionalità del giudice nel precisarlo. Per questo non può essere punito chi, sotto sorveglianza speciale, non ha rispettato il divieto di partecipazione a un evento pubblico, nel caso una partita di calcio. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 31322 della prima sezione penale con la quale è stata annullata senza rinvio la condanna inflitta dal Gup prima e dalla Corte d’appello poi a una persona soggetta a misura di prevenzione sorpresa ad assistere a una partita di calcio locale.

Una nuova picconata al sistema delle misure di prevenzione che la stessa Cassazione pone in sintonia con quanto affermato dalla ormai assai nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo De Tomaso del 23 febbraio 2017. Allora la Corte europea dopo avere sottolineato le ragioni per cui, a suo giudizio, gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le leggi» e di «non dare ragione alcuna ai sospetti» non sono stati circoscritti in maniera puntuale dal legislatore italiano, ha espresso preoccupazione anche sull’assoluto divieto di partecipazione a pubbliche riunioni, sostenendo che «la legge non specifica alcun limite temporale o spaziale di questa libertà fondamentale , a cui restrizione è lasciata interamente alla discrezione del giudice».

La pronuncia di ieri prende le distanze invece dall’orientamento della stessa Cassazione che, pur ammettendo che la nozione di pubblica riunione è soggetta a una pluralità di interpretazioni, tuttavia supera l’ostacolo, mettendo in risalto come ha rilevanza penale ogni situazione in cui può intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più arduo il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati.

Soluzione però poco convincente, perchè mette nelle mani del giudice il compito di riempire il vuoto di determinatezza della norma. La discrezionalità resta cioè molto ampia, tanto da potere comprendere nel perimetro della norma condotte di partecipazione a eventi e situazioni molto diversi e non sempre in linea con la ratio del divieto ad assistervi.

Oltretutto, conclude la Corte, la norma in questione non è neppure in grado di orientare il comportamento sociale richiesto perchè l’indeterminatezza dell’oggetto del divieto è tale da impedire la stessa conoscibilità di quanto richiesto.

Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza 10 luglio 2018 n. 31322

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