Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, sostituzione della parte e forma del potere rappresentativo; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di primo grado; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità ed opposizione a precetto; (v) giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, istanza di mediazione obbligatoria e decadenza dell'attore; (vi) negoziazione assistita obbligatoria, esperimento della mediazione e condizione di procedibilità della domanda; (vii) mediazione obbligatoria, comprovato impedimento della parte chiamata a presenziare e condizione di procedibilità della domanda.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 5609
La pronuncia, dichiarando l'improcedibilità del giudizio, ribadisce che, nel procedimento di mediazione obbligatoria, in alternativa alla presenza personale della parte, è necessaria, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la partecipazione di un soggetto – scelto dalla parte medesima anche eventualmente diverso dal difensore che comunque l'assiste – purché munito di procura speciale sostanziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Taranto, sezione I civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1501
La pronuncia, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso e ribadito in sede di legittimità, riafferma che, in grado d'appello, l'esperimento della mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 15 giugno 2022 n. 853
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza ribadisce che, in tema di mediazione obbligatoria, in mancanza di tempestiva eccezione da parte del convenuto sostanziale o di rilievo officioso del giudice entro la prima udienza di comparizione, il difetto di esperita mediazione non può essere validamente sollevato nel prosieguo del giudizio, nel rispetto della preclusione espressamente prevista dall'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, e, di conseguenza, non può dichiararsi l'improcedibilità della domanda.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Reggio Calabria, sezione I civile, sentenza 17 giugno 2022 n. 726
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, la decisione conferma l'inapplicabilità alle opposizioni esecutive dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torre Annunziata, sezione I civile, sentenza 20 giugno 2022 n. 1484
La pronuncia afferma che nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, gravando l'onere di comunicazione dell'istanza di mediazione, oltre che sull'organismo adito, anche sulla parte istante, ove tale comunicazione non sia effettuata entro il termine all'uopo prescritto dall'art. 1137, comma 2, c.c., consegue ineluttabilmente la decadenza dall'impugnazione predetta.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione I civile, sentenza 11 luglio 2022 n. 2758
La decisione rimarca che, ove la controversia sia soggetta solo a negoziazione assistita obbligatoria, l'eventuale espletamento da parte dell'attore della mediazione in luogo della prima, non realizza la condizione di procedibilità della domanda, con consequenziale pronuncia in rito di definizione del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Sulmona, sezione civile, sentenza 11 luglio 2022 n. 158
Nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la sentenza dichiara l'improcedibilità della domanda attorea ove parte istante, pur in presenza di un oggettivo e documentato impedimento della parte chiamata a partecipare al primo incontro, anziché aderire all'invito del mediatore di proseguire il procedimento mediante rinvio, assumendo una condotta oppositiva, determini la conclusione dello stesso con esito negativo per assenza della parte chiamata.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza nel procedimento – Rappresentante – Potere rappresentativo – Forma – Procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cc, articolo 1392; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità della domanda, la parte, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso da un condomino per ottenere la condanna del Condominio al risarcimento di danni arrecati all'immobile di sua proprietà dalle parti comuni, il giudice adito ha dichiarato d'ufficio l'improcedibilità della domanda in quanto parte attrice aveva delegato a partecipare al primo incontro di mediazione il proprio difensore munito tuttavia di una procura non rispettosa dei dettami illustrati, limitandosi la stessa soltanto a delegare quest'ultimo alla partecipazione al procedimento senza ulteriori indicazioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 5609 – Giudice Margarita

Procedimento civile –Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Appello – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Obbligatorietà della mediazione in appello – Sussistenza – Esclusione – Limiti e fondamento. (Dlgs 28 del 2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis , del D.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dalla disposizione citata , atteso che, in grado d'appello, l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010; in altri termini, in sede di appello, il giudice ha un potere parzialmente diverso rispetto a quello officioso del giudizio di primo grado: infatti, "…può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione…". Si passa, pertanto, dal "…deve essere…" del precedente comma al "…può disporre…". Trattasi, invero, di un potere condizionato da una serie di valutazioni soggettive collegate alla "…natura della causa…", alla storia processuale o "…stato dell'istruzione…" della causa ed al "…comportamento delle parti…". La scelta deve essere evidentemente ponderata anche perché l'imposto esperimento del procedimento di mediazione diventa "…condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello…" (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di appello proposto in una controversia insorta in materia locatizia, il giudice del gravame, prestando adesione agli enunciati principi, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte appellata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736).
Tribunale di Taranto, sezione I civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1501 – Giudice Casarano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Eccezione del convenuto o rilievo officioso a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Conseguenze – Declaratoria d'improcedibilità – Esclusione – Fattispecie relativa a cessione di credito nascente da contratto di finanziamento. (Dlgs n. 28 del 2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità dell'azione conseguente al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dev'essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Ne deriva che, in mancanza di tempestiva eccezione da parte del convenuto sostanziale e di rilievo d'ufficio del giudice entro la prima udienza di comparizione, il difetto di esperita mediazione non può essere validamente sollevato nel prosieguo del giudizio, nel rispetto della preclusione espressamente prevista dalla evocata disposizione e, di conseguenza, non può dichiararsi l'improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha disatteso, in quanto tardiva, l'eccezione d'improcedibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. e non mediante le note di trattazione scritta da depositarsi all'udienza di prima comparizione, incorrendo, pertanto, nella predetta decadenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797).
Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 15 giugno 2022 n. 853 – Giudice Frangipani

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Casi di esclusione – Esecuzione forzata – Giudizio di opposizione – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 480, 615 e 617; Dlgs n. 28 del 2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 4, lett. e), del D.lgs. n. 28 del 2010, prevede espressamente l'inapplicabilità alle opposizioni esecutive del procedimento. La "ratio" di tale previsione normativa è da rinvenirsi nella peculiare funzione del processo esecutivo che mira, non già a dirimere una controversia, bensì ad attuare il "dictum" scaturente da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione sollevata dalla parte opponente nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso atto di precetto contenente intimazione di pagamento somme per rate scadute ed insolute e capitale residuo dovute in forza di un contratto di mutuo fondiario).
Tribunale di Reggio Calabria, sezione I civile, sentenza 17 giugno 2022 n. 726 – Giudice Cantone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari – Termine di decadenza – Effetto interruttivo – Istanza di mediazione – Comunicazione al Condominio – Necessità – Onere anche a cura di parte istante – Fondamento e conseguenze. (Cost, articolo 24; Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs, n. 28 del 2010, articoli 5 e 8)
In tema di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, giudizio soggetto a mediazione obbligatoria, l'effetto interruttivo del termine decadenziale stabilito dall'art. 1137, comma 2, cod. civ. consegue, alla luce della lettera dell'art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 28 del 2010 non al mero deposito, ma alla comunicazione dell'istanza di mediazione, il cui onere incombe anche sulla parte istante. In tal senso, depone una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma in esame: la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 8, comma 1, del medesimo Dlgs. n. 28 del 2010, che la comunicazione ivi prescritta sia effettuata "…anche a cura della parte istante…", deve essere consentita anche per la comunicazione evocata dal citato art. 5, comma 6. Diversamente opinando, infatti, la rimessione, al solo organismo di mediazione, di un'iniziativa così rilevante quanto agli effetti giuridici si porrebbe in contrasto con la piena disponibilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché una comunicazione effettuata dall'organismo oltre il termine decadenziale sancito dal citato art. 1137, comma 2, cod. civ., pregiudicherebbe il diritto di agire tempestivamente in giudizio da parte del titolare del rimedio, senza che quest'ultimo disponga di alcun potere d'impulso per scongiurare un effetto così lesivo della propria situazione giuridica. Da ciò consegue che, una volta riconosciuto il suesposto onere di comunicazione anche in capo all'istante, discende l'effetto della decadenza dall'impugnazione della delibera condominiale laddove tale comunicazione non sia effettuata entro il termine all'uopo prescritto dal richiamato art. 1137, comma 2, cod. civ. (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma 2, cod. civ.; infatti, nella circostanza, la condomina attrice aveva depositato tempestivamente l'istanza presso l'organismo di mediazione senza tuttavia comunicarlo alla controparte chiamata e l'organismo medesimo aveva successivamente comunicato l'istanza a quest'ultima quando il predetto termine decadenziale era ormai decorso).
Tribunale di Torre Annunziata, sezione I civile, sentenza 20 giugno 2022 n. 1484 – Giudice Coppola

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Controversie – Controversia soggetta solo a negoziazione assistita obbligatoria – Espletamento della mediazione in luogo della negoziazione assistita – Improcedibilità della domanda – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a contratto di appalto. (Cc, articoli 1218; 1655; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3; D.lgs, n. 28 del 2010, articoli 1 e 5)
In tema di negoziazione assistita obbligatoria, ove il giudice alla prima udienza abbia invitato le parti a procedere all'espletamento della procedura ma parte attrice abbia, in luogo della stessa, espletato una mediazione, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda. Infatti, ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta solo a negoziazione assistita obbligatoria in quanto avente ad oggetto una domanda di pagamento sotto la soglia prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, a titolo di residuo sul corrispettivo di un contratto di appalto concluso con il committente, il giudice adito, rilevato che parte attrice non aveva attivato l'unica obbligatoria procedura richiesta per la fattispecie oggetto di valutazione, ha concluso per l'improcedibilità della domanda, compensando tuttavia le spese di lite in ragione della novità della questione trattata).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione I civile, sentenza 11 luglio 2022 n. 2758 – Giudice D'Onofrio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Primo incontro – Assenza di parte chiamata giustificata da comprovati motivi di salute – Invito del mediatore a proseguire il procedimento mediante rinvio – Condotta oppositiva di parte istante – Definizione del procedimento con esito negativo per assenza di parte chiamata – Invalidità ed inefficacia del procedimento – Sussistenza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. ( Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs, n. 28 del 2010, articoli 5, 8 e 11)
In tema di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea ove parte istante, pur in presenza di un oggettivo e documentato impedimento della parte chiamata a partecipare al primo incontro attestato anche dal mediatore, anziché aderire all'invito di quest'ultimo di proseguire il procedimento mediante rinvio ad altra seduta, assumendo una condotta oppositiva, determini la conclusione dello stesso con verbale di esito negativo per assenza della parte chiamata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto, che aveva lamentato la mancata partecipazione dell'amministratore nonostante lo stesso avesse tempestivamente e ritualmente chiesto un rinvio dell'incontro di mediazione per impedimento dovuto a motivi di salute e debitamente comprovato da certificato medico, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale con condanna dell'attore anche alla refusione delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Sulmona, sezione civile, sentenza 11 luglio 2022 n. 158 – Giudice De Sanctis

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