Amministrativo

Il Tar Lazio annulla maximulta Antitrust ad Apple e Amazon da oltre 100mln

È stato così accolto il ricorso delle big tech e annullato il provvedimento con il quale l'Autorità aveva individuato un'intesa anticoncorrenziale

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Lazio con una serie di sentenze depositate oggi (nn. 00686; 00687; 00685 00761) ha annullato la maximulta irrogata nel 2021 dall'Ant itrust ad Apple e Amazon per una supposta intesa anticoncorrenziale. È stato così accolto il ricorso delle big tech (Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple Italia, Amazon Italia Services, Amazon.com inc, Amazon Services Europe, Amazon Europe Core e Amazon Eu) e annullato il provvedimento con il quale l'Autorità aveva individuato un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 101 Tfue e irrogato una sanzione pecuniaria di 134.530.405 poi ridotta, a seguito di successiva rettifica per errore, ad euro 114.681.657.

"Accogliamo con favore la decisione del Tar", commenta Amazon in una nota. "Il nostro modello di business in tutta Europa - prosegue - si basa sul successo delle piccole e medie imprese e continueremo a lavorare duramente per fornire un'ampia selezione di prodotti Apple, la qualità del servizio e la convenienza che i nostri clienti amano".

"Siamo soddisfatti della decisione del Tar" afferma invece Apple. "Lavoriamo duramente - aggiunge la società - per creare i migliori prodotti al mondo con l'intenzione di offrire sempre ai nostri utenti un'esperienza straordinaria".

Nel mirino era finita una clausola del contratto stipulato tra Apple e Amazon nel 2018, che riservava la vendita di prodotti Apple/Beats (prodotti Apple), tramite il marketplace, di Amazon ai c.d. Apple Premium Resellers (la categoria di rivenditori che, all'interno del sistema di distribuzione di Apple, soddisfa i più alti standard di qualità ed investimenti - APR). Secondo le società ricorrenti l'accordo serviva per "contrastare la contraffazione che affliggeva i marketplace online in generale e quello di Amazon in particolare."

Per il Tar la censura è fondata laddove lamenta il "tardivo avvio del procedimento antitrust, "tenuto conto che l'Autorità ha deliberato l'avvio dell'istruttoria solo il 21 luglio 2020, a distanza di circa un anno e mezzo dalla segnalazione, e che nell'arco di tale lasso di tempo non sono state compiute attività di particolare complessità che giustificassero la dilazione".

"Dall'esame dello svolgimento dei fatti – prosegue la decisione - si evince, pertanto, che l'Agcm avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell'illecito e, quindi, decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di quello effettivamente decorso, durante il quale non risultano essere state compiute attività. Tale circostanza si pone in contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati. Deve aggiungersi che il mancato rispetto di un termine ragionevole per l'avvio del procedimento antitrust rappresenta un vulnus particolarmente grave … soprattutto in quelle fattispecie, come la presente, ove viene contestata l'esistenza di una intesa "per oggetto", in cui il tempestivo avvio dell'istruttoria è di fondamentale importanza per impedire il protrarsi dell'attività ritenuta non compatibile con le regole poste a tutela della concorrenza e a correggere tempestivamente le condotte illecite degli operatori".

Del pari è stata ritenuta fondata anche la terza censura del ricorso Amazon, enunciata come ultima censura anche nei ricorsi di Apple Italia, s.r.l., Apple Inc. e Apple Distribution International ltd., concernente la violazione del diritto di difesa a causa del termine eccessivamente ridotto assegnato alle parti per le proprie osservazioni conclusive.

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