Lavoro

La portata applicativa dell'accordo collettivo in deroga all'art. 2112 cod. civ. e il diritto del dipendente all'assunzione presso l'impresa subentrante

Il delicato rapporto tra l'applicazione dei criteri di scelta individuati nella contrattazione collettiva e il diritto all'assunzione del lavoratore continuerà, perciò, ad essere attuale e dovrà essere attenzionato dagli operatori del diritto alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità

di Tommaso Targa e Leonardo Calella*

Con ordinanza numero 21450 del 6 luglio 2022 , la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui il diritto all'assunzione alle dipendenze dell'azienda cessionaria, in forza di un accordo collettivo concluso dalle parti sociali ai sensi del quinto comma dell' art. 47 della L. 428/1990 (nella sua formulazione anteriore alle modifiche da ultimo introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza), che non indichi nominativamente i lavoratori da assumere, è subordinato alla prova del possesso, da parte del singolo dipendente, dei requisiti richiesti dall'accordo stesso.

In particolare, nel caso esaminato, l'accordo sindacale per la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività prevedeva l'obbligo dell'azienda cessionaria (una newco) di assumere un ingente numero di dipendenti della Società cedente, sottoposta ad amministrazione straordinaria, da individuarsi dando prevalenza ai profili professionali che fossero risultati coerenti con il nuovo piano industriale ed applicando, in via residuale, i criteri della localizzazione, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia.

Sulla base di tali previsioni contrattuali, un lavoratore – dipendente della società in amministrazione straordinaria - ha proposto ricorso innanzi al Tribunale competente avverso la newco cessionaria per veder accertato il suo diritto all'assunzione presso quest'ultima, con costituzione del rapporto ex art. 2932 cod. civ., e, in subordine, la condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. Il ricorso è stato rigettato.

Investita della questione, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado rilevando la mancata allegazione e dimostrazione, da parte del lavoratore, del proprio possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, ai quali l'accordo sindacale subordinava l'assunzione.

Tale pronuncia è stata confermata anche in sede di legittimità dalla sentenza in commento.

La Cassazione ha ritenuto che gli accordi traslativi in deroga all'art. 2112 cod. civ., contenenti l'impegno ad assumere una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità (cosiddetto cherry picking), vadano qualificati come contratto a favore di terzi, ed in quanto tali fanno sorgere un diritto che i singoli lavoratori possono opporre alla Società subentrante soltanto se i beneficiari dell'accordo sono individuati o individuabili.

Conseguentemente, nel caso in cui l'accordo collettivo stabilisca criteri generali per l'individuazione dei lavoratori che dovranno essere assunti dall'azienda subentrante, il lavoratore è tenuto a dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nell'accordo, la scelta doveva ricadere – tra gli altri beneficiari - sulla sua persona.

È verosimile che tale orientamento giurisprudenziale continui ad essere applicato anche con l'entrata in vigore delle nuove previsioni del Codice della crisi e dell'insolvenza che pur hanno profondamente novellato il quinto comma dell'art. 47. Tale disciplina, in specifici casi, continua a consentire alle parti sociali di pervenire ad accordi derogatori alla disciplina dell'art. 2112 cod. civ..

Il delicato rapporto tra l'applicazione dei criteri di scelta individuati nella contrattazione collettiva e il diritto all'assunzione del lavoratore continuerà, perciò, ad essere attuale e dovrà essere attenzionato dagli operatori del diritto alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto questo profilo, è, pertanto, consigliabile che le parti sociali, in sede di contrattazione sindacale, si impegnino a definire criteri di individuazione del personale beneficiario dell'assunzione presso l'azienda subentrante chiari, univoci e non discriminatori. Ciò a beneficio sia del personale, che è così messo in grado di valutare, in maniera trasparente, il diritto ad essere assunto dall'impresa cessionaria; sia dell'impresa subentrante stessa che, in tal modo, può minimizzare il rischio di contenzioso con le organizzazioni sindacali, per condotta contraria ai doveri di informazione sindacale e trasparenza, nonché con i dipendenti che mirino a rivendicare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all'azienda cessionaria.

*a cura degli avv. ti Tommaso Targa e Leonardo Calella, Studio Trifirò & Partners

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