Comunitario e Internazionale

Il recupero di crediti commerciali di aziende italiane nei confronti di debitori statunitensi, l'azione giudiziale in USA

L'esercizio di un'azione da parte del creditore italiano dinnanzi alla Corte statunitense

di Luciano Iannantuoni, Annie Borello*

L'azione giudiziale in USA

Dopo avere esposto le problematiche relative all' instaurazione di un procedimento ordinario dinnanzi al giudice italiano , passiamo ora al terzo scenario: l'esercizio di un'azione da parte del creditore italiano dinnanzi alla Corte statunitense.

È bene ricordare che la legge statunitense si basa sul sistema di common law secondo il quale il precedente giudiziale è vincolante.

Inoltre, il sistema statunitense è un sistema federale tale per cui la legge federale deve essere coordinata con 50 diverse leggi statali oltre a quelle particolari per diversi territori come ad esempio il Distretto di Colombia, le Isole Vergini Americane, l'Isola di Guam ecc…

Per questo motivo, un precedente vigente come legge consolidata in California potrebbe non essere riconosciuto dallo Stato di New York, il quale potrebbe dare un'interpretazione diversa.

Nonostante ciò, alcuni stati hanno adottato leggi uniformi in alcuni settori, soprattutto in materia commerciale.Inoltre, in questa sede è bene evidenziare che le vertenze di natura commerciale tra soggetti statunitensi ed esteri possono ricadere nella giurisdizione statunitense federale quanto in quella statale.

Poiché le Corti federali degli Stati Uniti hanno giurisdizione esclusiva su una limitata percentuale di casi, come ad esempio il diritto d'autore o le controversie sui brevetti, diversamente, i Tribunali statali sono competenti nella maggior parte delle controversie.

Inoltre, il creditore che intenda agire in giudizio contro un debitore davanti ad una delle 94 Corti distrettuali appartenenti al sistema giurisdizionale federale degli Stati Uniti, dovrà soddisfare alcuni requisiti:

1) il convenuto nei confronti del quale viene esercitata l'azione deve avere domicilio / sede legale in uno stato diverso da quello del creditore;

2) la controversia deve avere ad oggetto un importo non inferiore a 75.000$;

3) l'azione civile ordinaria richiede che ogni requisito previsto nello United States Code, titolo 28, capitolo 85 sezione 1332 sia soddisfatto.

L'attore ha la possibilità di intentare un'azione per il recupero del credito presso una Corte federale e allo stesso tempo dinnanzi ad un Tribunale dello Stato.

Inoltre, non sono rari i casi di trasferimento da una Corte statale ad una federale: il convenuto dinnanzi ad una Corte statale ha il diritto di traslare la controversia presso la Corte federale, a condizione che quest'ultima abbia competenza sulla domanda e qualora il debitore convenuto non sia domiciliato nello Stato in cui la causa era stata inizialmente intentata.Quest'ultima condizione è posta a tutela della posizione del convenuto dalla giurisdizione di uno Stato diverso da quello in cui egli ha domicilio / sede legale, in quanto la Corte federale, rispetto ad un tribunale locale, è in grado di garantire una maggiore capacità di valutare le tematiche aventi dimensione internazionale.

Il creditore italiano può quindi decidere di intentare una causa dinnanzi al Tribunale dello stato ove ha domicilio / sede legale il debitore, oppure, qualora siano soddisfatte le sopramenzionate condizioni, l'azione di recupero del credito potrà essere esercitata dinnanzi alla Corte federale.

In sintesi, per ottenere il pagamento del proprio credito negli USA, è necessario ottenere una pronuncia dal Tribunale statunitense: la sentenza costituirà il titolo per le procedure esecutive qualora il soccombente non dovesse provvedere spontaneamente all'esecuzione.

L'emanazione della sentenza è il frutto di un procedimento ampiamente regolamentato nelle Federal Rules of Civil Procedure del 1938 e verrà sintetizzato a seguire, al fine di potere dare una visione generale di ciò a cui andrà in contro il creditore esercitante l'azione negli Usa.

Nella prima fase processuale (preliminare), l'attore proporrà un complaint, ovvero una domanda contenente il pregiudizio, di conseguenza, il convenuto allegherà le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni attraverso un answer.

Vi sarà poi il momento delle precisazioni delle domande (pleadings), e con l'acquisizione delle prove terminerà la fase preliminare.

La seconda fase è quella dibattimentale, qualora nel frattempo le parti non abbiano raggiunto una transazione.

In questa fase, l'attore presenterà per primo la propria versione della causa, alla quale il convenuto contrapporrà la propria dinnanzi alla giuria giudicante, la quale stabilirà il verdetto una volta conclusa la discussione.

Il verdetto della giuria sarà la decisione sulla base della quale il Tribunale competente emanerà la sentenza costituente titolo per la procedura esecutiva, che avverrà per mano di un pubblico funzionario a seguito di un nuovo giudizio che stabilirà su quali beni del debitore sarà possibile agire.

Si segnala, da ultimo, che nell'ordinamento statunitense esiste un procedimento speciale, l'injunction, che si svolge in assenza di giuria: l'injunction è una sentenza emessa dal giudice, prima dell'esaurimento dell'attività istruttoria, con la quale il giudice ordina al convenuto di compiere un certo atto o una serie di atti o di astenersene e la cui mancata esecuzione è soggetta a sanzione. È quindi possibile ottenere un provvedimento provvisorio da parte di un giudice americano cioè un titolo esecutivo nei confronti del debitore qualora questi persista nell'inadempienza.

Dopo avere brevemente descritto il procedimento in applicazione della giurisdizione statunitense, un'altra importante osservazione è quella relativa ai termini di prescrizione del debito, qualora venga applicato il diritto statunitense in luogo di quello italiano.

Infatti, se il diritto italiano all'articolo 2946 c.c. dispone che i diritti si estinguano per prescrizione decorsi dieci anni, termini più brevi sono previsti all'interno degli Statutes of Limitations statunitensi.

Il credito di una somma di denaro derivante da un contratto commerciale scritto si estingue, ad esempio, in 6 anni secondo lo Statute of Limitations di New York, lo stesso limite temporale è previsto nello Stato di Washington, in 5 anni secondo lo Statute of Limitations della Florida, in 4 anni in California e in Texas.

Alla luce di quanto esposto, in applicazione del diritto americano, il creditore ha a disposizione un periodo di tempo alquanto limitato per esercitare l'azione di recupero, in considerazione del fatto che potrebbe spendere il primo periodo di inadempimento del debitore nel cercare di raggiungere bonariamente una soluzione di pagamento.

La legge americana sopperisce all'eventualità che il debito si estingua prima che il creditore possa esercitare un'azione di recupero, attraverso la possibilità di interruzione della prescrizione tramite il riconoscimento del debito redatto in forma scritta da parte del debitore.

Il creditore dovrà quindi ottenere dal debitore un documento ove quest'ultimo riconosca di essere debitore del primo per una certa somma di denaro, solo così il termine di prescrizione si intenderà interrotto e decorrerà da capo al momento del riconoscimento.

A tal fine, il creditore dovrà insistere nella redazione di una dichiarazione che includa i termini di pagamento con l'intenzione di ottenere un documento di riconoscimento del debito valido ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Conclusioni

In conclusione, l'azione di recupero del credito presso una Corte italiana da eseguirsi in un paese straniero si rivela poco efficace, in quanto il Tribunale straniero ha piena discrezionalità nella scelta relativa al riconoscimento o meno della sentenza esecutiva emessa dall'autorità italiana.

Infatti, considerando la scarsa probabilità che un titolo giudiziale italiano venga riconosciuto da una Corte statunitense, l'azione dinnanzi ad un'autorità italiana sarebbe del tutto vana, nonché una perdita di tempo importante ai fini del decorrere dei termini di prescrizione.

Diversamente, intentare un'azione presso una Corte statunitense potrebbe dare i suoi frutti in quanto vi sarebbe la possibilità di ottenere un titolo giudiziale attraverso un'azione ordinaria o attraverso il procedimento di injuction.

Inoltre, sono utili al fine di ottenere un giudizio favorevole al creditore da parte del Tribunale adito, le e-mail, gli scambi epistolari e qualsiasi contatto intercorso tra il creditore e il debitore aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme insolute, le promesse di adempimento e qualsiasi altra dichiarazione utile a stabilire l'esistenza di un debito.

Onde evitare spiacevoli sorprese al momento della riscossione del credito, sarebbe bene adottare una particolare forma di tutela del pagamento.

Il pagamento alla consegna delle merci, ad esempio, si rivela, un'opzione efficace ai fini della tutela del credito, in quanto prevede il pagamento al momento della consegna del bene e non oltre.

Infine, è utile aprile una piccola parentesi in tema di arbitrato internazionale, uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra parti aventi nazionalità diversa, in materia di commercio internazionale. Tale strumento di risoluzione delle controversie risulta più rapido e meno caro rispetto al tradizionale contenzioso dinnanzi al tribunale, motivo per il quale è suggerita alle parti la stipula della c.d convenzione arbitrale, realizzabile attraverso l'inserimento nel contratto di una clausola compromissoria o la stipula di un contratto di compromesso.

Nella redazione della convenzione arbitrale, le parti accordato la sede dell'arbitrato e la legge applicabile alle controversie nascenti dal contratto o ad esso collegate.Nelle controversie tra Italia e Stati Uniti, inoltre, l'arbitrato internazionale risulta ancor più efficace alla luce della Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrari stranieri, della quale Italia e USA sono firmatari.

La Convenzione di New York, infatti, facilita il processo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati nell'ambito degli Stati firmatari, riducendo così il rischio di rigetto dell'istanza di esecuzione del lodo e favorendo una rapida risoluzione della controversia, a differenza di quando già esposto in materia di sentenza ordinaria, la cui esecuzione risulta più complessa.

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*A cura di Avv. Prof. Luciano Iannantuoni, Avv. Annie Borello - Studio Legale Iannantuoni Cerruti & Associati

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