Civile

Carattere di volontaria giurisdizione per la cancellazione della trascrizione al Pra innanzi al presidente del tribunale

Lo ha precisato la Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 21081/2022

di Mario Finocchiaro

In tema di modifica delle trascrizioni relative ad autoveicoli il procedimento innanzi al presidente del Tribunale previsto dall'articolo 40 del regio decreto n. 437 del 1927 ha carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa e il provvedimento adottato all'esito dello stesso pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione. Qualora, peraltro, il presidente del Tribunale abbia, illegittimamente, pronunciato sulle spese del giudizio, tale statuizione ha valenza decisoria ed avverso la stessa, pertanto, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione. Lo ha precisato la Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 4 luglio 2022 n. 21081.

I precedenti
Nulla esattamente in termini.
Analogamente, peraltro:
- il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'articolo 745 c.p.c., cui rinvia l'articolo 113 bis disp. att. Cc, ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria, Cassazione, sentenze 20 luglio 2015, n. 15131 e 28 gennaio 2011, n. 2095; ordinanza 25 marzo 2022, n. 9742;
- è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 Cc e 64 disp. att. Cc, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo, Cassazione, ordinanze 11 aprile 2017, n. 9348 e 28 luglio 2020, n. 15995.

Iscrizioni o annotazioni al Pra
In termini generali, sul procedimento di cui all'articolo 40 regio decreto n. 1814 del 2927 si è precisato:
- l'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 disciplina l'intero procedimento attraverso il quale la parte interessata può ottenere l'adempimento di una formalità da eseguirsi nel Pubblico Registro Automobilistico (Pra) a mezzo del presidente del tribunale, unico giudice investito del potere di ingiungere detto adempimento e provvedervi a mezzo di un suo delegato, con attività di carattere amministrativo, essendo quindi inutiliter datum ogni provvedimento di iscrizione o annotazione di veicoli a motore emesso da un giudice diverso dal presidente del tribunale. Ne consegue che è improponibile la domanda di iscrizione o annotazione proposta, nel caso di rifiuto o ritardo del funzionario dell'Automobile Club d'Italia (Aci), davanti al giudice di pace, Cassazione, sentenza 11 giugno 2003, n. 9352;
- lo speciale procedimento di cui all'articolo 40 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, contenente disposizioni di attuazione del regio decreto legge. 15 marzo 1927, n. 436, è volto all'accertamento della responsabilità degli uffici provinciali dell'Aci in caso di rifiuto o di ritardo del funzionario di ricevere i titoli presentati per le iscrizioni al pubblico registro automobilistico, di eseguire le iscrizioni o le annotazioni e nello spedire i certificati; esso pertanto non si applica nel caso in cui nei confronti dell'Aci venga proposta domanda di accertamento del cessato possesso di un autoveicolo ai fini del pagamento della corrispondente "tassa di possesso", Cassazione, sentenza 16 maggio 2003, n. 7639, in Giustizia civile, 2004, I, p. 184;
- in ossequio al principio della libera scelta tra più strumenti processuali funzionali al medesimi scopo, deve ritenersi del tutto legittimo l'immediato ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere, in un procedimento di cognizione ordinaria ed in contraddittorio con i soggetti portatori di un interesse contrario, la cancellazione dell'ipoteca automobilistica (cosiddetto "privilegio"), rinunciando così a proporre, in via breve, al conservatore del Pra l'istanza documentata di cui all'articolo 21 regio decreto legge 436/1927 (con conseguente rinuncia, ancora, alla successiva ed eventuale fase del procedimento camerale prevista per l'ipotesi di provvedimento amministrativo negativo), Cassazione, sentenza 22 aprile 1999, n. 3987, in Vita notarile, 1999, p. 763;
- il procedimento disciplinato dall'articolo 40, regio decreto n. 1814 del 1927 per l'effettuazione nel Pra delle trascrizioni richieste dall'interessato, ma omesso dall'Aci, pur essendo devoluto alla competenza del presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova l'ufficio dell'ente, non implica alcuna modificazione degli ordinari criteri di distribuzione della competenza per valore con riguardo alle cause promosse nei confronti dell'ente medesimo per il risarcimento dei danni cagionati dalla detta omissione, Cassazione, sentenza 23 marzo 1992, n. 3576, in Arch. circ. ass. e resp., 1992, p. 829.

Il merito
Per i giudici di merito:
- nel senso che è inammissibile il ricorso alla procedura speciale di cui all'articolo 40 Rd n. 814/1927 al fine di ottenere una pronunzia dichiarativa dell'efficacia retroattiva di una iscrizione nei registri automobilistici, asseritamente effettuata con ritardo, potendo il ricorrente far valere, eventualmente, le proprie ragioni con un'ordinaria azione di merito avanti al giudice competente, se del caso unitamente ad apposita domanda risarcitoria, Tribunale di Salerno, sentenza 27 maggio 2004, in Giur. merito, 2005, p. 160;
- per il rilievo che a seguito del legittimo diniego del conservatore del Pra di procedere alla trascrizione dell'avvenuto trasferimento della proprietà di un autoveicolo, per mancanza di titolo idoneo, l'alienante può fare accertare la sola perdita di possesso mediante reclamo al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 40 regio decreto 29 luglio 1927 n. 1814, e conseguentemente ottenere il relativo ordine di trascrizione, Tribunale di Cagliari, sentenza 23 marzo 1992, in RIv. giur. sarda, 1992, p. 688, con nota di Furcas L., Un'anomala applicazione del reclamo al presidente del tribunale di cui all'articolo 40 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814.

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