Società

Sandbox regolamentare nel Fintech, un "recinto protetto" per lo sviluppo delle attività innovative

L'accesso alla sperimentazione consente agli Operatori Fintech di testare soluzioni innovative potendo beneficiare di un regime transitorio semplificato e di un costante dialogo con le Autorità Competenti

di Francesco Dagnino e Giovanni Piscopo*

Nel contesto macroeconomico italiano era già da tempo ormai che gli operatori del settore Fintech (gli "Operatori") attendevano un intervento legislativo volto a favorire lo sviluppo di tutte quelle attività finalizzate al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori bancario, finanziario e assicurativo (i "Settori Rilevanti" e le "Attività Fintech").

Tali attività hanno in particolare rivoluzionato, e continuano a rivoluzionare, i Settori Rilevanti attraverso l'introduzione di nuovi modelli di business, nuovi processi, prodotti nonché applicazioni e hanno dimostrato di poter apportare, se adeguatamente supportate con idonei strumenti, notevoli benefici agli utenti finali nonché alla comunità in generale.

Tuttavia, data la complessità della normativa regolamentare applicabile a molte attività nei Settori Rilevanti ed in assenza di uno specifico regime semplificato, il rischio di arrestare il processo di sviluppo di numerose Attività Fintech era concretamente alto.

Per far fronte a tale criticità, lo scorso 17 luglio, a seguito della consultazione pubblica conclusasi il 31 marzo 2020, è entrato in vigore il Decreto 30 aprile 2021, n. 100 (il " Regolamento Fintech "), emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF"), sentiti Banca d'Italia, CONSOB e IVASS (le "Autorità Competenti").

Tale provvedimento ha finalmente introdotto anche in Italia la c.d. regulatory sandbox, uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione delle Attività Fintech. Quest'ultima consente agli Operatori di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime transitorio semplificato e di un costante dialogo con le Autorità Competenti.

Le Autorità Competenti, a loro volta, possono osservare nel dettaglio le dinamiche dello sviluppo tecnologico dei progetti, individuando, a seconda dei casi, gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolarne la diffusione e mitigando, allo stesso tempo, la propagazione di potenziali rischi quando i relativi progetti si trovino ancora in uno stadio embrionale.

Il traguardo raggiunto si colloca nella cornice di un assiduo confronto tra istituzioni (tra le quali primeggiano le Autorità Competenti) e Operatori, peraltro facilitato dai lavori del Comitato di coordinamento per il Fintech (il "Comitato"), istituito nel 2018 presso il MEF con un apposito protocollo di intesae formalizzato, attraverso il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (il " Decreto Crescita "), come spazio istituzionale di confronto, coordinamento, proposta nonché condivisione di esperienze e best practice tra le entità coinvolte a vario titolo in ambito Fintech.

Si tratta di una tra le iniziative più innovative ed ambiziose finora poste in essere, che del resto rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione di tutto il Paese e per la sua ripresa economica dalle conseguenze derivanti dalla diffusione del COVID-19.

IL REGOLAMENTO FINTECH IN BREVE.

Il Regolamento Fintech è stato emanato in attuazione dell'art. 36, comma 2-bis del Decreto Crescita, con il quale il legislatore ha avvertito la necessità di delegare al MEF l'adozione di uno o più regolamenti che disciplinassero la sperimentazione delle Attività Fintech, al fine di:
-promuovere e sostenere l'imprenditoria;
-stimolare la competizione nel mercato e assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali; nonché
-favorire il raccordo tra le istituzioni, le Autorità Competenti e gli Operatori.

Nello specifico, il Regolamento Fintech si articola in due Capi.
Il Capo I disciplina composizione, modalità di funzionamento ed attribuzioni del Comitato, mentre il Capo II detta specifiche norme in materia di sperimentazione delle Attività Fintech.

IL COMITATO DI COORDINAMENTO PER IL FINTECH.

Ai sensi del Regolamento Fintech, il Comitato è competente a:
(a) osservare e monitorare l'evoluzione del Fintech a livello nazionale, europeo ed internazionale;
(b) agevolare il contatto degli Operatori con le istituzioni e con le Autorità Competenti;
(c) facilitare il confronto sulle aree di rischio che necessitano di interventi coordinati da parte dei membri del Comitato stesso; nonché
(d) promuovere e coordinare il contenuto di attività di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti.

Lo stesso rappresenta il principale organo di impulso e coordinamento previsto dal Regolamento Fintech, il quale è chiamato a svolgere numerose attività inerenti alla sperimentazione, tra cui quelle specificamente previste dal Capo II del Regolamento Fintech.

Tale organo si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi; lo stesso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle sue riunioni, la segretaria tecnica del Comitato ne redige appositi verbali.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SPERIMENTAZIONE.

Per accedere alla sperimentazione, gli Operatori interessati sono tenuti a presentare all'Autorità Competente per materia progetti relativi ad attività significativamente innovative, le quali possono richiedere deroghe a disposizioni regolamentari vigenti nonché determinare benefici per gli utenti finali ovvero contribuire all'efficienza generale del mercato. Tali progetti dovranno inoltre essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione, nonché sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.
La sperimentazione può essere concessa, salve eventuali proroghe, per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi ed in relazione ad un'Attività Fintech che incida su un Settore Rilevante e rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento Fintech. In particolare, un'Attività Fintech, per poter essere ammessa alla sperimentazione, deve alternativamente:

- essere soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un'Autorità Competente (le "Attività Riservate");
- pur essendo un'Attività Riservata, rientrare in un caso di esclusione previsto dalla Legge (le "Attività Riservate rientranti in un Caso di Esclusione");
- consistere in un servizio o in un'attività che incide su profili regolamentati di un Settore Rilevante, da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'Autorità Competente (le "Attività prestate in favore di Soggetti Vigilati");
- essere svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'Autorità Competente (le "Attività svolte da un Soggetto Vigilato").

Al riguardo, si sottolinea che gli Operatori hanno la possibilità di avviare interlocuzioni informali con le Autorità Competenti ancor prima di presentare la richiesta di ammissione. È infatti disponibile sul sito web di ciascuna Autorità Competente un punto di contatto per l'avvio di tali interlocuzioni: queste possono essere peraltro finalizzate ad individuare l'Autorità Competente a gestire la relativa domanda di ammissione.

Il termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione relative all'anno 2021, sarà stabilito dalle Autorità Competenti entro il mese di settembre.
La richiesta di ammissione, in ogni caso, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società che la presenta e contenere:
(a) una descrizione dettagliata del progetto;
(b) uno studio preliminare di fattibilità (c.d. proof of concept);
(c) l'eventuale indicazione delle disposizioni regolamentari di cui si chiede la deroga[ La deroga, in particolare, può essere richiesta per orientamenti di vigilanza o atti aventi carattere generale, nonché per le norme o regolamenti adottati dalle diverse Autorità Competenti, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del Decreto Crescita.] durante il periodo di sperimentazione e delle ragioni che giustificano la richiesta;
(d) l'indicazione e la valutazione dei potenziali rischi nonché le relative misure di contenimento;
(e) specifiche tutele in favore degli utenti;
(f) la descrizione del potenziale impatto che il termine della sperimentazione potrebbe avere sulle Attività Fintech ammesse alla sperimentazione ed ancora in corso nonché le misure volte a mitigare tale impatto;
(g) ove l'attività ammessa sia stata sottoposta a una sperimentazione presso altre autorità di vigilanza, anche estere, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione;
(h) una dichiarazione di non avere avviato procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero procedure ad essa equipollenti;
(i) un'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza;
(l) un'autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci;
(m) per le Attività Riservate, le informazioni e i documenti previsti dalla normativa applicabile per ottenere la relativa autorizzazione o iscrizione all'albo;
(n) con riferimento alle Attività prestate in favore di Soggetti Vigilati, ove per la sperimentazione sia necessaria la collaborazione di tali soggetti, l'attestazione con la quale questi ultimi acconsentono ad essere destinatari delle Attività ammesse alla sperimentazione nonché alla deroga rispetto a quanto indicato sub (c).

Una volta ricevuta la richiesta di ammissione, l'Autorità Competente effettua una minuziosa istruttoria su ciascun progetto ricevuto, valutando tra l'altro la completezza e l'ammissibilità della domanda, nonché la congruità delle eventuali richieste di deroghe alla normativa applicabile.

La medesima Autorità Competente può inoltre chiedere chiarimenti o integrazioni. In tal caso, il termine di conclusione dell'istruttoria viene interrotto ed inizierà a decorrere nuovamente solo al momento della ricezione degli elementi richiesti ovvero della scadenza del termine assegnato per la risposta.

Terminata l'istruttoria, gli esiti della valutazione effettuata dall'Autorità Competente vengono trasmessi, insieme ad una breve relazione, alla segreteria tecnica del Comitato entro 45 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero, in assenza di finestre temporali, dal giorno stesso di presentazione della richiesta di ammissione.

La segreteria tecnica trasmette, entro 5 giorni lavorativi, le relazioni delle Autorità Competenti ai membri del Comitato e ciascun membro del Comitato può a sua volta richiedere, entro 10 giorni dalla ricezione della predetta relazione, la convocazione di una riunione con l'Autorità Competente per discutere i risultati della valutazione, ove gli stessi siano tali da incidere sul proprio ambito di competenza.

I progetti sui quali vi sia stato un giudizio positivo, ma che tuttavia eccedano il numero di domande ammissibili alla sperimentazione presso ciascuna Autorità Competente, saranno presi in considerazione, sulla base della loro innovatività e valore aggiunto atteso, per il periodo di sperimentazione successivo, senza che sia necessaria una nuova richiesta di ammissione da parte dell'Operatore, purché tale domanda non sia stata ritirata.

OUVERTURE DELLA SPERIMENTAZIONE.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Autorità Competente concede l'ammissione alla sperimentazione e, per le Attività Riservate, provvede altresì al rilascio dell'autorizzazione ovvero all'iscrizione nei relativi albi, elenchi e/o registri.

Nello specifico, ciascun provvedimento di ammissione reca:
-le modalità e la durata della sperimentazione;
-le eventuali disposizioni normative che possono essere disapplicate;
-le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali;
-le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge;
-le informazioni da fornire all'Autorità Competente durante la sperimentazione[ Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione specifica anche le forme e i contenuti delle comunicazioni che hanno luogo durante la successiva fase di monitoraggio.];
-eventuali limitazioni dell'attività rispetto a quanto richiesto nella domanda di ammissione; nonché
-indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.

In aggiunta, tali provvedimenti devono tra l'altro:

- prescrivere l'obbligo in capo al soggetto ammesso di notificare tempestivamente all'Autorità Competente il venir meno di uno dei presupposti necessari per l'ammissione alla sperimentazione[ Tale comunicazione deve in ogni caso avvenire entro 10 giorni dal venir meno di uno dei presupposti di cui all'art. 6 del Regolamento Fintech.];
- definire la fase successiva al termine della sperimentazione, individuando in particolare le operazioni necessari per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere.

Per quanto riguarda le Attività Riservate, le Autorità Competenti possono inoltre:
(i) rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge,
(ii) prevedere, in caso di iscrizione, limiti all'operatività rispetto a quella prevista in via generale dalla legge,
(iii) consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione e
(iv) consentire l'adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dal D.lgs. 385/1993 (c.d. " Testo Unico Bancario "), dal D.lgs. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza ") o dal D.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private "), ovvero requisiti di professionalità attenuati per gli esponenti aziendali.

In ogni caso, i soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro, pubblicato sul sito internet del Comitato e tenuto presso la segreteria tecnica, la quale ne cura l'aggiornamento.

Al verificarsi di determinate situazioni, le Autorità Competenti possono tuttavia disporre la revoca dell'ammissione alla sperimentazione. Ciò avviene in particolare:
(a) per inattività protratta per più di tre mesi;
(b) su richiesta dell'Operatore ammesso;
(c) quando vengono meno i presupposti sui quali si è basata l'ammissione alla sperimentazione;
(d) in caso di violazioni di disposizioni legislative o regolamentari;
(e) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del provvedimento di ammissione;
(f) quando l'attività pone rischi per la stabilità dei Settori Rilevanti, l'integrità dei mercati o la tutela degli utenti finali; ovvero
(g) quando, nel corso della sperimentazione, si verifichino le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento Fintech.
Si rileva che l'andamento della sperimentazione è costantemente monitorato dalle Autorità Competenti, le quali, almeno ogni sei mesi, hanno l'obbligo di riferire al Comitato circa la sua evoluzione.

TERMINE (O EVENTUALE PROROGA) DELLA SPERIMENTAZIONE.

Al termine della sperimentazione, gli Operatori ammessi sottopongono all'Autorità Competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione stessa.
Il termine della sperimentazione comporta la conclusione della sandbox regolamentare, con la conseguenziale cessazione del regime transitorio semplificato, ivi incluse le eventuali deroghe alla disciplina regolamentare.
Ciononostante, le Autorità Competenti possono concedere proroghe del periodo di sperimentazione, previa motivata richiesta degli Operatori ammessi presentata almeno sessanta giorni prima del termine, laddove la sperimentazione sia stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a diciotto mesi e sussista l'interesse alla sua prosecuzione o, per le Attività Riservate e per le Attività Riservate rientranti in un Caso di Esclusione:
-il richiedente si adegui, durante il periodo di proroga, a disposizioni che subivano una deroga durante la sperimentazione; ovvero
-l'autorità competente modifichi la propria regolamentazione nella misura necessaria a consentire lo svolgimento delle attività ammesse alla sperimentazione in maniera stabile[ In tali ultimi due casi, l'eventuale proroga avrà comunque una durata massima di dodici mesi.].
In ogni caso, gli Operatori ammessi alla sperimentazione dovranno tempestivamente informare il pubblico del termine della stessa ovvero della sua proroga.

Merita sottolineare che una delle maggiori novità previste dal Regolamento Fintech consiste nella possibilità di rendere stabili e duraturi quegli elementi che vengono derogati sotto la vigenza del regime transitorio dettato dalla sperimentazione.

Qualora la sperimentazione abbia infatti riscontrato un risultato positivo, le Autorità Competenti, nel trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato la relazione sull'esito della stessa, possono altresì segnalare l'opportunità di apportare modifiche normative o chiarimenti interpretativi affinché le Attività Fintech esercitate nel contesto della sandbox regolamentare, possano regolarmente proseguire anche al di fuori di essa.

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* A cura di Francesco Dagnino e Giovanni Piscopo (Lexia Avvocati – www.lexia.it)

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