Penale

Legittimo impedimento: l'avvocato può chiedere il rinvio dell'udienza anche il giorno prima

Se alla base c'è il legittimo impedimento, va accolta la richiesta del legale di rinviare l'udienza il giorno prima

di Marina Crisafi

È legittima la richiesta dell'avvocato di rinviare l'udienza il giorno prima se alla base c'è il legittimo impedimento. Lo afferma la prima sezione penale della Cassazione con sentenza n. 8367/2023.

La vicenda
Nella vicenda, il tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative presentate da un imputato, rilevando il difetto di verificata e stabile attività lavorativa e la pericolosità sociale dell'interessato e, respingendo, preliminarmente, l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, avanzata con memoria scritta il giorno stesso dell'udienza, e basata sull'impossibilità dell'interessato a comparire per motivi di salute, osservando che l'uomo non aveva chiesto di essere sentito.
Il difensore adiva, quindi, la Cassazione deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, atteso che l'imputato aveva presentato istanza di presenziare all'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, trasmessa il giorno antecedente l'udienza stessa tramite PEC del legale.

La decisione
Per gli Ermellini, contrariamente alle conclusioni del procuratore generale intervenuto con requisitoria scritta, il ricorso è fondato.
Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, ricorda infatti il Palazzaccio, "non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente".
Nel caso di specie, dagli atti risultava che il difensore aveva effettivamente trasmesso a mezzo PEC, il giorno antecedente l'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, un documento con cui l'interessato chiedeva personalmente il rinvio della trattazione per "presenziare all'udienza al fine di rendere dichiarazioni a suo favore".
Per cui, osservano i giudici, "risultando rituale istanza di partecipazione ex art. 666, comma 4, c.p.p., che non vi è ragione di ritenere che debba richiedere particolari formalismi, la decisione di non disporre il rinvio richiesto è illegittima e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c)".
Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Parola al giudice del rinvio che dovrà condurre un nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.

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