Lavoro

L'utilizzo continuo di contratti di lavoro interinale deve essere rigorosamente giustificato

In caso contrario il datore incappa in una violazione della normativa Ue

di Giampaolo Piagnerelli

I contratti di lavoro interinale devono sempre essere concretamente giustificati. In caso contrario il datore che frequentemente utilizza tale forma negoziale contravviene alla Direttiva 2008/104 che per l'appunto qualifica tale comportamento come un vero e proprio abuso. E' di tutta evidenza come la normativa Ue sia di maggior impatto rispetto al Dlgs 81/2015 (cosiddetto Jobs Act) che non richiede l'indicazione di causali giustificative né prevede limiti di durata al rapporto di lavoro.

La sentenza
La Cassazione - con la sentenza n. 23494/22 - ha precisato che missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima. Infine, quando non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra a una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, "spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale".
Si ricorda che nel caso in questione erano stati stipulati 62 contratti di somministrazione a tempo determinato, per complessivi 2074 giorni lavorativi pari a oltre 69 mesi. E' evidente il ricorso abusivo. Nel caso di specie nessuna di tali valutazioni è stata compiuta dal giudice di merito il quale, limitandosi a constatare la decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione, non ha in alcun modo affrontato l'ulteriore questione dell'eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince il carattere "strutturalmente" temporaneo del ricorso alla somministrazione pur nell'assenza dei limiti legislativamente previsti. Un'interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre a un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione. Tale complessiva valutazione non è stata compiuta nel caso specifico e dovrà invece essere svolta dal giudice del rinvio, tenendo conto delle indicazioni offerte dalla Corte di giustizia nonché dei principi dinanzi enunciati.

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