Penale

Nulla la notifica presso il primo domicilio eletto, va effettuata a quello successivamente indicato

L'eccezione di nullità non può essere ignorata dai giudici di merito e l'imputato non deve giustificare la nuova indicazione

di Paola Rossi

L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - che assiste l'imputato nel procedimento incidentale di ammissione al gratuito patrocinio - è valida per l'intero processo penale. A meno di successiva volontà espressa dall'indagato o dall'imputato - anche implicitamente - attraverso l'indicazione di un nuovo domicilio dove ricevere le notifiche degli atti processuali a lui diretti. La seconda elezione di domicilio è quella valida e saranno affette da nullità le notificazioni effettuate presso il difensore di fiducia inizialmente indicato come domiciliatario.

La Cassazione - con la sentenza n. 20636/2023 - chiarisce che in caso intervenga una successiva elezione di domicilio presso altro difensore è quella posteriore a essere valida. E che la mutazione del domicilio voluta dall'assistito non deve essere giustificata con alcun motivo.

Nel caso concreto, a distanza di poche ore, l'imputato aveva prima eletto domicilio presso il difensore di fiducia per il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio e poi lo aveva mutato indicando un diverso chiaramente indicato. Ma nonostante il difensore di fiducia avesse eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione, non eseguita presso il secondo domicilio eletto, la Corte di appello non l'aveva rilevata incorrendo nell'annullamento per cassazione della sentenza comunque emessa.

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