Rassegne di Giurisprudenza

Usi civici su beni ex feudali e presunzione di demanialità

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Demanio - Usi civici - Beni ex feudali - Prova - Presunzione ubi feuda ibi demania - Fattispecie.
In tema di usi civici su beni ex feudali, nel ripartire l'onere della prova, il giudice deve preventivamente verificare se vi sia stato esercizio dopo il 1800 e non limitarsi ad applicare il principio ubi feuda ibi demania con la conseguenza di gravare la parte privata dell'onere di fornire una prova idonea a superare la presunzione di demanialità poiché, seppur con la peculiarità della prova documentale del diritto feudale, l'operatività del principio implica che sia stata data prova della natura feudale delle beni.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 9 settembre 2021 n. 24390

Usi civici - Feudalità e feudi - Beni ex feudali - Prova - Presunzione ubi feuda, ibi demania - Atto d'investitura - Equipollenti - Fattispecie.
In tema di usi civici, la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, onde applicare il principio "ubi feuda, ibi demania", non va intesa nello stesso senso della dimostrazione della proprietà, sottesa all'azione di revindica di diritto comune, dovendo essere svolta esclusivamente nel campo della prova documentale propria del diritto feudale; sicché, ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può ben desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell'adoa, che sostituiva l'obbligo di prestazione del servizio militare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato un fondo privato libero dai diritti civici di ghiandatico, spicilegio e spigatico, non avendo il comune rivendicante dimostrato, in assenza dell'atto di concessione o di investitura del feudo, l'esistenza di fonti equipollenti, ed essendosi invece limitato ad elencare le denunce comunali d'uso civico, le istruttorie amministrative ed i progetti di liquidazione adottati dai provvedimenti commissariali per altre aree del territorio comunale).
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2016, n. 26605

Usi civici - Procedimento - Prove - Diritti civici il cui esercizio è cessato anteriormente al 1800 - Limiti di prova ex art. 2 della l. 1766 del 1927 - Prova documentale - Atto formale di investitura e di concessione del feudo - Necessità - Esclusione.
La norma di cui all'art. 2 della legge 16 giugno 1927 n.1766 - la quale limita la libertà di prova per i diritti civici il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800 - non importa una presunzione di estinzione degli usi, né deroga ai principi fondamentali in materia, bensì costituisce solo un temperamento di indole pratica, ispirato all'interesse di evitare che determinate situazioni, specie se risalenti a tempi antichissimi, rimangano ancora indefinitamente incerte, nonché al sempre immanente principio dell'imprescrittibilità ed inalienabilità degli usi. La prova documentale richiesta - diversa da quella attualmente pretesa nei giudizi di revindica - deve essere data secondo i principi propri della prova documentale nel diritto feudale. Pertanto, non è necessario, in ogni caso, l'atto formale di investitura e di concessione del feudo, in quanto questo, quanto alla dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può essere costituito da altri documenti, già elencati dalla commissione feudale istituita dopo le leggi eversive della feudalità nel regno delle due Sicilie.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 gennaio 1995 n. 792

Usi civici - Dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato - Prova della esistenza in esso di usi originari - Configurabilità - Limiti - Acquisizione di ulteriori mezzi istruttori ritenuti ancora necessari - Obbligatorietà.
Dalla dimostrazione della natura feudale delle terre e della presenza in esse di un centro abitato, discende direttamente, sulla base del principio ubi feuda ibi demania, l'esistenza, senza bisogno di ulteriore prova, degli usi originari, cioè degli usi necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre; la dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato è, infatti, già prova dell'esistenza in esso di usi originari, salvo che non si dimostri l'estinzione degli usi stessi per effetto delle sole cause ammesse dalle antiche e recenti leggi sulla materia, essendo tali usi una conseguenza e quasi un aspetto della stessa qualità demaniale del suolo. Peraltro, la natura di tale prova non è di ostacolo alla doverosa acquisizione e valutazione di ulteriori elementi probatori della natura feudale di un territorio e dei relativi usi civici, e, all'esito, all'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che si rivelassero ancora necessari.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 maggio 1980, n. 2986