Rassegne di Giurisprudenza

Validità degli atti amministrativi informatici privi di firma autografa

a ura della Redazione Diritto

Circolazione stradale – Sanzione amministrativa – Opposizione – Ordinanza ingiunzione - Rilevazione a distanza o differita - Redazione con sistemi meccanizzati - Notifica - Firma autografa dell'accertatore - Non necessita
Con riferimento alla formazione dell'ingiunzione opposta, va evidenziato, in relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica – che nell'ipotesi di violazione del codice della strada rilevata a distanza (o in forma differita), il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati, per fini di notifica, non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29001

Atti amministrativi - Forma - Sottoscrizione informatizzata - Ambito di applicazione - Fattispecie.
In materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993 sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, ossia quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussistono le condizioni per l'esercizio di un potere discrezionale. Ne deriva che la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti la fase impositiva. (Fattispecie in tema di ICI, in cui i provvedimenti impositivi impugnati erano stati emessi sulla base della rendita catastale attribuita agli immobili, sicché l'attività accertatrice si era concretata in un mero calcolo matematico, con conseguente esclusione di qualsiasi attività discrezionale).
• Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Ordinanza 17 maggio 2017, n. 12302

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento dell'infrazione redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati - Notifica al trasgressore con modulo prestampato - Mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico - Irrilevanza.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Sentenza 6 dicembre 2016, n. 24999

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione - Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento dell'infrazione - Redazione del verbale con sistema meccanizzato o di elaborazione dati - Indicazione soltanto della intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante - Atto assistito da fede privilegiata - Sussistenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, poiché l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'ufficio o comando predetti, va affermato che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata. (Nella specie, relativa alla impugnazione da parte della prefettura della sentenza che aveva annullato il verbale della polizia stradale, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato che non è invalida la contestazione effettuata mediante la notificazione del verbale redatto dal sistema informatico ancorchè l'atto notificato non rechi - come invece il trasgressore opponente aveva contestato - l'attestazione di conformità al documento informatico, ed ha quindi accolto il ricorso per cassazione decidendo nel merito con il rigetto della opposizione).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 18 settembre 2006, n. 20117