Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo ed irrogazione di sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria ed erronea indicazione nell’istanza del valore della lite; (iii) mediazione obbligatoria, opposizione all’ intimazione di sfratto per morosità e parte gravata; (iv) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversia insorta in tema di locazione finanziaria; (v) negoziazione assistita, intento conciliativo e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria, sottoscrizione verbale di conciliazione e riflessi sul giudizio pendente.

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A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 21 dicembre 2021, n. 5517
La sentenza ribadisce che
la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata e legittima pertanto il giudice all’irrogazione della sanzione pecuniaria ai danni della parte costituita ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 7 gennaio 2022, n. 18
Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un’azione di risarcimento danni da responsabilità professionale medica, la decisione precisa che, ai fini della validità del procedimento di mediazione obbligatoria, non assume alcun rilievo l’erronea indicazione del valore della causa da parte di chi ha attivato il tentativo di mediazione, trattandosi di questione che inerisce al merito della controversia.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 822
La sentenza riafferma che grava sul locatore intimante, a pena di improcedibilità del giudizio, l’onere di attivare la mediazione obbligatoria in sede di opposizione al procedimento per convalida di sfratto per morosità.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 153

La pronuncia, aderendo all’indirizzo recepito nella giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la controversia insorta in tema di leasing, non potendo essere ascritta alle liti in materia di “contratti bancari” e “finanziari”, non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 251

La decisione, mutuando un principio ritenuto applicabile dal giudice di legittimità alla mediazione obbligatoria, afferma che la negoziazione assistita deve ritenersi integrata quando vengano rispettate le formalità prescritte dalla legge, sicché la parte ben può manifestare liberamente il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente dirimere la controversia in sede di negoziazione assistita.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Ravenna, Sezione civile, sentenza 7 febbraio 2022, n. 68

La decisione specifica che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione all’esito del procedimento di mediazione obbligatoria, cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti, avendo optato per una composizione concordata della lite, hanno ormai raggiunto lo scopo deflattivo e conciliativo voluto e perseguito dal legislatore.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Finalità - Parte costituita - Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo - Irrogazione sanzione pecuniaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari . (Cpc, articolo 111; D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
L’istituto della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 persegue un duplice obiettivo: da un lato, quello di realizzare, attraverso la composizione preventiva della lite, l’interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all’esito del processo; dall’altro, quello deflattivo di abbattere, nell’interesse generale, il contenzioso giudiziario. In particolare, l’art. 8, comma 4-bis, parte seconda, del predetto D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: “…Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio...”. La lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo, prescindendo poi del tutto l’irrogazione della sanzione pecuniaria dall’esito del giudizio. Pertanto,
la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nell’ambito di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha condannato la banca opposta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010; nella circostanza, infatti, l’avvenuta cessione del credito in corso di causa non era tale da integrare gli estremi del “giustificato motivo”, in quanto pur essendo la società cessionaria intervenuta nel processo, le parti non avevano manifestato il proprio consenso all’estromissione ex art. 111, comma 3, cod. proc. civ., della cedente convenuta opposta, e, pertanto, quest’ultima, non essendo stata estromessa dal giudizio, aveva, di conseguenza, l’onere di partecipare anch’essa al procedimento di mediazione).
Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 21 dicembre 2021, n. 5517 - Giudice Di Capua

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Istanza di mediazione - Contenuto - Valore della lite - Erronea indicazione - Conseguenze - Vizio di nullità del procedimento di mediazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni da responsabilità professionale medica. (Cpc, articolo 10; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5; Dm. n. 180/2010, articolo 16)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini della validità del procedimento, non assume alcun rilievo l’erronea indicazione del valore della causa da parte di chi ha attivato il tentativo di mediazione, trattandosi di questione che inerisce al merito della controversia (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di risarcimento danni da responsabilità professionale medica, il giudice adito ha disatteso l’eccezione sollevata dal medico convenuto d’improcedibilità della domanda sul presupposto della nullità del procedimento di mediazione instaurato dall’attrice prima dell’introduzione del giudizio per indebita indicazione del valore della controversia).

Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 7 gennaio 2022, n. 18 - Giudice Grossi

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Locazione - Procedimento di intimazione di sfratto per morosità - Giudizio di opposizione - Procedimento di mediazione obbligatoria - Omesso esperimento da parte del locatore-intimante - Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 658 e 665; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. n. 28 del 2010, spetta al locatore-intimante l’onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva presentato l’istanza di mediazione per esperire il tentativo obbligatorio né prima né dopo la scadenza del termine di quindici giorni loro assegnato con ordinanza, ha dichiarato improcedibile la domanda attrice condannando quest’ultima alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite).

Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 822
- Giudice Caiffa

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie in materia di contratti “bancari e finanziari” - Controversia insorta in materia di contratto di leasing - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.  (Legge, n. 124/2017, articolo 1; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione obbligatoria, il riferimento operato dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 alle controversie in materia di contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, come anche a quello avente ad oggetti beni mobili, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione finanziaria, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello con cui gli appellanti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione di improcedibilità ex D.lgs. n. 28/2010 da essi proposta in relazione alla mancata adesione da parte dell’appellata alla procedura di mediazione deducendo che il leasing o locazione finanziaria è fattispecie contrattuale regolata dalla normativa c.d. T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), e, in quanto tale, comunque soggetta a mediazione, stante la sua natura di contratto bancario prevista per legge speciale).

Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 153
- Presidente Pianta - Relatore De Palma

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda - Osservanza delle formalità prescritte dalla legge - Parte attrice - Invito alla stipula della convenzione - Successiva manifestazione di un parere negativo sulla possibilità di utilmente dirimere la controversia - Avveramento condizione di procedibilità - Sufficienza. (Dl, n. 132/2014, articoli 2, 3 e 4)
La negoziazione assistita, al pari della mediazione, è integrata quando vengano rispettate le formalità prescritte dalla legge, non potendosi invece pretendere dalla parte che manifesti un effettivo e reale proposito di definizione alternativa della controversia, potendo invero liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente risolvere la controversia in sede di negoziazione assistita (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuta infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura sollevata dalla parte convenuta emergendo dagli atti la prova dell’invio dell’invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, in ottemperanza all’ordine impartito in prima udienza; la stessa convenuta, osserva il giudicante, nel reiterare l’eccezione in udienza, si limita a contestare l’esperimento “…in termini meramente formali…”, ovvero senza un effettivo intento di risoluzione bonaria della controversia, con ciò, però, implicitamente ammettendo che la condizione di procedibilità deve comunque dirsi assolta).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 251
- Giudice Ferreri

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Sottoscrizione del verbale di conciliazione - Cessazione materia del contendere - Sussistenza - Fondamento. (Cpc, articolo 100; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5, 11 e 12)
In tema di mediazione obbligatoria, il verbale di conciliazione, redatto con l’assistenza dei rispettivi difensori ex art. 12 del D.lgs. n. 28 del 2010, ha piena efficacia esecutiva e cristallizza la volontà conciliativa delle parti. Ne consegue che con la sottoscrizione del predetto verbale ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28 del 2010 cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo deflattivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per morosità nel corso del quale le parti, rimesse in mediazione, avevano raggiunto, assistite dai propri difensori, un accordo conciliativo per l’integrale definizione della controversia, il giudice adito, ritenuta preclusa la possibilità di proseguire l’azione di risoluzione per inadempimento contrattuale, ha dichiarato cessata la materia del contendere, pervenendosi, in difetto, ad una inammissibile duplicazione di un titolo esecutivo già esistente).

Tribunale di Ravenna, Sezione civile, sentenza 7 febbraio 2022, n. 68 - Giudice Baronio

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