Penale

Corruzione, lo "scambio" dopo l'accordo illecito non può essere un post factum privo di rilevanza penale

La Cassazione smentisce che non concorra nel reato chi concretamente si adopera per la remunerazione finale

di Paola Rossi

È penalmente rilevante la condotta di chi coadiuva o realizza la dazione di denaro oggetto dello scambio corrutivo. L'affermazione secondo cui il reato di corruziona si consuma alternativamente con il suggello della promessa dello scambio tra pubblico ufficiale e corruttore o con la materiale realizzazione dell'utilità illecita non consente di privare di rilevanza penale la fase finale attuativa del reato. In quanto, dice la Cassazione si arriverebbe al paradosso che la frazione di condotta più grave della corruzione sarebbe irrilevante di fronte al potere punitivo dello Stato contro il reato.

La sentenza n. 28988/2022 della VI sezione penale della Corte di cassazione prende posizione sulla giurisprudenza che, partendo dal fatto che il reato di corruzione è consumato già all'atto dell'accordo illecito raggiunto, tendeva a non dar rilevanza penale all'atto materiale della dazione o dell'utilità promessi.

Sarebbe illogica un'impostazione, che priva di rilievo la parte di condotta sicuramente più grave, per il solo fatto che l'ordinamento intende perseguire l'odioso reato già nel momento in cui il pubblico ufficiale mette a disposizione il proprio ufficio per il perseguimento di un fine illecito proprio e del privato.

Quindi la Cassazione ha bocciato la decisione del tribunale del riesame che aveva cancellato i domiciliari per il ricorrente che, nell'ambito di un accordo corruttivo, si era adoperato per creare le provviste di denaro necessarie al corruttore per remunerare un funzionario del Miur. Il ricorrente provvedeva a ciò emettendo fatture per operazioni inesistenti verso società riconducibili al corruttore. La Cassazione ha rinviato la decisione sulla misura cautelare per il ricorrente imputato di concorso in corruzione propria.

A giustificazione del fatto che non si può considerare irrilevante penalmente chi concorre a favorire lo scambio delle utilità promesse, la Cassazione cita la norma che prevede la causa di non punibilità per chi agisce sotto copertura realizzando il medesimo comportamento attribuito al ricorrente. Il che vuol dire, afferma la Cassazione, che se fosse stata per il Legislatore irrilevante penalmente una siffatta condotta (che porta a compimento lo scambio) non avrebbe avuto bisogno di scriminarla per gli "infiltrati".

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