Penale

Due ergastoli superano il veto all’estradizione

La condizione alla consegna posta dagli Stati in cui non c’è il carcere a vita non si estende anche all’ulteriore ergastolo

di Patrizia Maciocchi

La commutazione dell’ergastolo in una pena detentiva di 30 anni vale solo per quello inflitto nella procedura per la quale è concessa l’estradizione da uno Stato, nel quale non c’è il carcere a vita, che ha condizionato la consegna ad una pena detentiva che abbia fine. Ma non ha effetto sull’ulteriore ergastolo inflitto, in un’altra procedura, nel cui ambito è concessa l’estradizione non condizionata, oggetto di cumulo tra le due pene. Le Sezioni unite (sentenza 30305) dirimono il contrasto sorto sul punto. Secondo un primo orientamento in caso di più provvedimenti di estradizione, dei quali solo uno condizionato, va esclusa l’efficacia espansiva della “richiesta” anche alla diversa consegna in cui la condizione non sia stata posta. Un diverso indirizzo ha invece affermato che l’esclusione della pena perpetua non può essere limitata al solo ergastolo oggetto di condizione. Perché se così fosse il significato della condizione sarebbe vanificato in caso di cumulo con altre pene perpetue tutte irrogate prima.

Il supremo collegio sceglie la prima tesi e applica il principio al caso esaminato. Si chiudono così per sempre le porte del carcere per Nunzio De Falco condannato per l’omicidio del prete anti camorra Peppe Diana. De Falco, esponente del clan dei Casalesi, aveva chiesto di commutare in pena temporanea l’ergastolo per l’omicidio Iovine, in quanto estradato dalla Spagna sulla base di questo requisito. Una condizione che voleva estendere anche all’ergastolo per l’uccisione di Diana, per il quale l’estradizione non era stata condizionata.

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