Giustizia

Dl Ischia in "Gazzetta" - Prorogato il Tribunale e sospesi una serie di termini

Rinviati i versamenti tributari e contributivi e sospese fino alla fine dell'anno le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti

di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, il cd. "Dl Ischia" la cui entrata in vigore è stata fissata per il 4 dicembre. Il decreto legge 3 dicembre 2022 n. 186 - recante " Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 " - si compone di 7 articoli e contiene una serie di proroghe di termini, fra cui - all'articolo 4 - quella relativa alla "cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia" che è spostata di un anno, al 31 dicembre 2023, per una spesa aggiuntiva di 54mila euro.

L'articolo 1 prevede la "Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini Amministrativi" per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. I versamenti sospesi vanno effettuati, "senza applicazione di sanzioni e interessi", in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere sempre dal 16 settembre 2023.

L'articolo 2 poi dispone "Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale" sospendendo tra l'altro fino alla fine dell'anno le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace. Così come il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti. Le dilazioni invece non operano per le cause a) relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione ed altri; b) per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive ecc.; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

L'articolo 3 prevede poi "Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria". L'articolo 4, come visto, la proroga del tribunale, mentre l'articolo 5 rifinanzia il Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni. L'articolo 6 contiene altre "Disposizioni finanziarie" che incrementano il Fondo per le esigenze indifferibili presso il Ministero dell'Economia (articolo 1, co. 200, della L 190/2014) di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028. L'entrata in vigore del decreto è fissata dall'articolo 7 per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

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