Immobili

Riscaldamento centralizzato: il condomino che si distacca deve pagare il consumo involontario

Il tribunale di Savona ricorda che il condomino può rinunciare all'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato se dal suo distacco non derivano notevoli aggravi di spesa per gli altri condomini

di Marina Crisafi

Il condomino può rinunciare all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, ma deve contribuire alle spese in relazione ai "consumi involontari". È quanto emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Savona (n. 115/2022) che si è pronunciato su una vertenza tra un condomino e il proprio condominio, "reo" di avere dato l'assenso all'esenzione di alcuni condomini distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento dall'obbligo di concorrere alle spese per i consumi involontari.

La vicenda
Il condomino impugnava le delibere con cui l'assemblea aveva deciso di esentare del tutto i condomini distaccati dal pagamento delle suddette spese.
Nel corso del giudizio veniva nominata CTU da cui emergeva che il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato effettuato da due condomini e autorizzato con le delibere assembleari impugnate aveva dato luogo a un non indifferente incremento dei costi posti a carico dei restanti condomini relativi ai consumi involontari medesimi.
Per il tribunale, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.

L'articolo 1118 del codice civile
Innanzitutto, il tribunale ricorda che, secondo il disposto dell'articolo 1118 del Cc, "il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".

I consumi involontari
Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, "il condomino che si è distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve contribuire alle spese di esercizio solo in relazione ai c.d. consumi involontari (quota di inefficienza dell'impianto) poiché, diversamente, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condomini" (ex multis, Cass. n. 13718/2012; Trib. Roma 2.1.2019).
Che la quota di inefficienza dell'impianto debba gravare ed essere distribuita anche sui condomini il cui consumo sia nullo, perché distaccati, "consegue – a detta del tribunale - dal mero rilievo logico che, prima del distacco, tale quota gravava sui condomini in misura minore, sicché la sua maggiorazione, conseguente al distacco, integra un aggravio di cui il condomino distaccato deve farsi carico".
In altre parole, se essa non fosse posta a carico dei condomini distaccatisi, gli altri condomini vedrebbero, proprio per effetto del distacco, aumentare la spesa ordinaria di funzionamento dell'impianto.
Una conclusione, del resto, consentita dall'articolo 9 del Dlgs n. 102 del 2014 e assolutamente ragionevole ove si consideri, "da un lato, che anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità contigue e, d'altro lato, che la messa ed il mantenimento in funzione dell'impianto centralizzato comporta l'immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari ma anche nelle tubazioni comuni".
Pertanto il condomino distaccato "non è esonerato dal contribuire alle spese relative alla manutenzione della caldaia (e dunque a tutte le voci di spesa afferenti la caldaia) nonché a una quota delle spese di consumo del carburante a titolo di consumo involontario con particolare riferimento ad esempio all'energia prodotta, ma non utilizzata, consistente nel calore perso nel sistema di distribuzione fino al punto di distacco delle tubazioni e al costo del combustibile, derivante dal consumo involontario, di cui comunque beneficiano gli ambienti privati anche se non allacciati all'impianto centralizzato".

La decisione
Sulla base delle circostanze emerse dal giudizio, il distacco dei condomini dall'impianto di riscaldamento centralizzato aveva comportato un aggravio di spesa dovuto al mancato versamento della quota involontaria, non trascurabile per gli altri condomini. Per cui, per il giudice savonese le delibere impugnate sono da dichiararsi nulle sia per contrarietà al disposto dell'articolo 1118, comma 4, del Cc, sia in quanto con le stesse era stata sostanzialmente disposta una modifica dei criteri di riparto delle spese condominiali stabiliti dalla legge senza il necessario consenso unanime da parte di tutti i condomini.
Da qui l'accoglimento della domanda attorea e la condanna del condominio anche al pagamento delle spese di lite.

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