Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità 231 e la colpa di organizzazione quale elemento costitutivo dell'illecito dell'ente

a cura della redazione Diritto

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Adozione di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati di quella specie - Irrilevanza - Colpa di organizzazione - Sussistenza – Necessità
L'assenza del modello di organizzazione e di gestione, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Lo sono invece, oltre la compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due. Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. La ricorrenza di tali carenze organizzative, determinando le condizioni per il verificarsi del reato presupposto, giustifica l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui). Da qui l'esigenza che la colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del dipendente o amministratore dell'ente, responsabili del reato.
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 11 gennaio 2023, n. 570

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Modello organizzativo - Mancata adozione o inefficace attuazione - Insufficienza - Colpa di organizzazione - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono "ex se" sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva affermato la responsabilità da reato di un ente in base alla generica assenza di un modello organizzativo e ad accertate omissioni manutentive di un macchinario aziendale, rilevando che si erano in tal modo sovrapposti i profili di responsabilità del datore di lavoro a quelli attribuibili all'ente).
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Fondamento - Colpa di organizzazione - Nozione.
In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.
• Corte di Cassazione, Sezioni uniti penali, Sentenza 18 settembre 2014, n. 38343

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Disciplina - Violazione del principio di colpevolezza - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona giuridica.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 16 luglio 2010, n. 27735