Professione e Mercato

Praticante avvocato, Scuola di specializzazione legale equipollente al Corso di formazione

Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense in risposta a tre quesiti posti dall'Università Pegaso con il parere 24 marzo 2023, n. 1

di Francesco Machina Grifeo

Che rapporto intercorre tra la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del Corso di formazione per i tirocinanti (articolo 43 della legge n. 247/12 e Dm n. 17/2018). Il Consiglio nazionale forense in risposta a tre quesiti posti dall'Università Pegaso con il parere 24 marzo 2023, n. 1 chiarisce i termini della questione.

In particolare, l'ateneo ha chiesto se sia consentito il contemporaneo rilascio del certificato dell'avvenuta frequenza del corso di formazione e dell'avvenuta frequenza della Scuola di specializzazione e se il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione possa essere rilasciato una volta maturate 160 ore di frequenza (scil.: della Scuola di specializzazione)?

Ebbene il Consiglio (richiamando anche il parere del 15 luglio 2022) afferma che sussiste una equipollenza funzionale tra la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione ex articolo 43 legge n. 247/12, dal momento che il Dm n. 17/2018 annovera le scuole tra i soggetti organizzatori dei predetti corsi.

Da ciò consegue che – ferma restando la possibilità, per le Scuole, di organizzare corsi di formazione autonomi e distinti rispetto alla frequenza della Scuola stessa e valevoli ai fini di cui all'articolo 43 della legge professionale e del Dm n. 17/2018 – per il tirocinante che frequenti unicamente la Scuola di specializzazione il diploma conseguito a seguito della frequenza della medesima non solo è equipollente rispetto allo svolgimento di un anno di tirocinio, ma assorbe altresì l'obbligo di frequenza del corso di formazione per il restante semestre.

Pertanto, in risposta al primo quesito, il Cnf afferma che non è necessario rilasciare un doppio diploma, essendo sufficiente allo scopo il rilascio del diploma a seguito della frequenza della Scuola per l'intera sua durata. Per i medesimi motivi, continua il parere, la risposta al secondo quesito è negativa, essendo in ogni caso necessaria la frequenza della Scuola di specializzazione per l'intera durata, al fine di maturare il diritto all'assorbimento dell'obbligo di frequenza del corso di formazione previsto dall'articolo 43 della legge n. 247/12.

Infine, riguardo alla questione se sia ammissibile valutare l'idoneità per il passaggio al secondo anno della Scuola di specializzazione ai fini del compimento di un anno di tirocinio, il parere chiarisce che anche in questo caso la risposta è negativa "stante il chiaro tenore dell'articolo 41, comma 9, della legge n. 247/12, a mente del quale l'equipollenza ai fini del compimento di un anno di tirocinio è ascritta alla frequenza della Scuola per l'intera sua durata".

Con il parere n. 2 sempre del 24 marzo scorso, il Consiglio nazionale forense in risposta ad un quesito del COA di Bergamo in merito alla possibilità di accreditare, ai fini della formazione professionale, corsi di mediazione familiare "che trattano di tematiche giuridiche solo in via marginale", afferma: "posto che la mediazione familiare non rientra tra le funzioni riservate all'avvocato è pur sempre possibile che un avvocato intenda acquisire le relative competenze. Da ciò consegue la possibilità – almeno in linea di principio – di accreditare i relativi corsi ai fini della formazione forense".

Rimane purtuttavia in capo al COA accreditante – nell'esercizio del suo prudente apprezzamento – la valutazione in concreto delle caratteristiche del corso e del rilievo specifico che in esso assumano i profili formativi di diretta attinenza alla professione forense; e ciò, tanto ai fini della decisione finale di accreditare o meno il corso quanto – soprattutto – in relazione al numero di crediti da riconoscere.

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