Penale

Notifica al difensore anche in caso di temporanea assenza dell'imputato dal proprio domicilio

In questo modo sussite il contemperamento tra il diritto alla difesa e le ragioni di celerità del processo

di Giampaolo Piagnerelli

La notifica di un atto deve essere effettuata presso il difensore qualora l'ufficiale giudiziario attesti di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato. La Cassazione, però, aggiunge al principio un altro tassello (sentenza n. 22103/23) precisando che il richiamato metodo di notifica deve essere attuato anche in caso di temporanea assenza dell'imputato che possa complicare le operazioni di ricerca del domicilio. I Supremi giudici precisano che non occorre alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notifica nei modi previsti dall'articolo 157 cpp (notifica all'imputato non detenuto).

La temporanea assenza

Quindi anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio, abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'articolo 161, comma 4, del cpp, ovvero mediante consegna al legale difensore. A tal proposito i Supremi giudici hanno richiamato un recente arresto (sentenza n. 3930/21) secondo cui "l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, per il trasferimento dell'imputato o per l'inesistenza del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento effettuate direttamente al difensore". La procedura – si legge nella sentenza – deve essere seguita come logico contemperamento tra il diritto alla difesa e le ragioni di celerità del processo.

Respinto l'appello

E' stata così respinta la tesi dell'imputato che prima aveva eletto il proprio domicilio in una cittadina romagnola e, poi, presso una Comunità. Secondo il ricorrente la notifica si doveva effettuare presso quest'ultimo indirizzo. Ma l'appello è stato respinto dalla Cassazione che ha previsto come in caso di difficile reperimento dell'indagato la procedura si considera legittima presso il difensore.

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