Notifica al difensore anche in caso di temporanea assenza dell'imputato dal proprio domicilio
di Giampaolo Piagnerelli
In questo modo sussite il contemperamento tra il diritto alla difesa e le ragioni di celerità del processo

La notifica di un atto deve essere effettuata presso il difensore qualora l'ufficiale giudiziario attesti di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato. La Cassazione, però, aggiunge al principio un altro tassello (sentenza n. 22103/23) precisando che il richiamato metodo di notifica deve essere attuato anche in caso di temporanea assenza dell'imputato che possa complicare le operazioni di ricerca del domicilio. I Supremi giudici precisano che non occorre alcuna indagine che attesti l'...
Dl giustizia approvato in via definitiva: cambio di passo sulle intercettazioni
di Francesco Machina Grifeo
FOCUS Dlgs 231/2001
Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti