Penale

Crollo ponte Morandi, il Gup non è ricusabile perché ha deciso la fase cautelare in un procedimento derivato

Il dovere di astensione scatta se il giudice ha condotto attività che anticipano la trattazione del merito della causa

di Paola Rossi

La Cassazione conferma la non ricusabilità del giudice dell'udienza preliminare nel processo per il crollo del ponte Morandi. Con la sentenza n. 3319/2022 sono state depositate le motivazioni che negano il cambio del Gup: no definitivo sulla tesi, sostenuta da una decina di imputati vertici della concessionaria autostradale Aspi, secondo cui il Gup, giudice di merito nel caso di scelta del rito abbreviato, non sarebbe stato imparziale perché aveva già espresso un giudizio "pregiudicante" quando aveva confermato la legittimità delle misure cautelari adottate nei confronti dei medesimi indagati, ma in un procedimento "derivato" da quello principale.

Secondo la Cassazione il giudice è ricusabile solo nel caso in cui abbia deciso su questioni che anticipano il giudizio di merito. Ma in questa occasione non costituiscono alcuna anticipazione "pregiudicante" le espressioni usate dal giudice quando, in veste di Gip, ha deciso la fase cautelare nel procedimento sulle barriere fonoassorbenti installate da Aspi in condizioni e con modalità pericolose per la circolazione autostradale. Il giudizio cautelare non anticipa il merito, ma legittimamente mette in luce i profili di rischio di inquinamento delle prove o di reiterazione dei reati. Il Gup, ora confermato al suo posto dalla Corte di cassazione, nel suo ruolo di Gip, nel procedimento derivato da quello principale, aveva in effetti definito grave e "spregiudicata" la condotta dei vertici di Aspi dedotta dalle indagini e dalle intercettazioni, in base alle quali emergeva la conoscenza da parte dei responsabili di esistenti problemi strutturali, a fronte dei quali venivano però ritardate le spese di manutenzione con conseguenti risparmi che consentivano l'ininterrotta distribuzione di dividendi agli azionisti.

Condotta che in realtà è identica a quella contestata nel giudizio sulla tragedia del Morandi: la gestione infedele delle concessioni da parte di Autostrade per l'Italia. La Cassazione, in sintesi, conferma la posizione della Corte di Appello di Genova che, nel respingere l'istanza di ricusazione, ha affermato che le valutazioni "nel mirino dei ricorrenti - adottate nel decidere il procedimento cautelare sulla vicenda dei pannelli antirumore - costituivano "una premessa del tutto generica e di carattere storico" senza "alcuna compromissione dell'imparzialità" del magistrato, prima Gip nel procedimento derivato, e ora Gup "contestato" nel processo sul crollo del viadotto sul Polcevera.

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