Immobili

Esecuzione forzata, per lo sfratto non è necessario indicare i dati catastatali dell'immobile

Lo ha precisato con un principio innovativo la Cassazione con l'ordinanza n. 26624/2022

di Mario Finocchiaro

La regola posta dall'articolo 19 comma 15, del decreto legge n.78 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010) che impone nella richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione di beni immobili e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, la indicazione dei relativi dati catastali da parte del proprietario si riferisce unicamente ai contratti di locazione e non trova applicazione nelle ipotesi di occupazione senza titolo. Questo il principio espresso dalla Sezione III della Cassazione con l'ordinanza 9 settembre 2022 n. 26624 . Nell'escludere che il proprietario dovesse indicare, nella domanda di rilascio, gli estremi catastali aggiornati di un immobile non accatastato, la S.C. ha evidenziato, in particolare, che nella specie il godimento dell'immobile, da parte del ricorrente trovava giustificazione non in un contratto di locazione, ma nelle cessate mansioni di custode dello stabile, di cui l'ex datore di lavoro, proprietario dell'immobile, chiedeva il rilascio.

Principio inedito
Questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini.
Per qualche riferimento, in sede di merito, per l'affermazione che le categorie di immobili in relazione alle quali sussiste l'obbligo della dichiarazione di conformità ex articolo 19 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 vanno individuate nei fabbricati comprensivi delle aree su cui insista la costruzione ultimati e soggetti ad accatastamento con attribuzione di rendita, Tribunale di Trieste, sentenza 19 aprile 2012, in Riv. not., 2013, p. 1195 e in Giurisprudenza italiana, 2012, c. 1554, con nota di Doria P., Prime applicazioni dell'obbligo di attestazione di conformità delle aree alle mappe catastali (art. 19 D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
Sempre in sede di merito, per il rilievo che dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina dettata dall'articolo 1 legge n. 431 del 1998, si desume che la nullità dalla quale risulta affetto il contratto di locazione (ad uso abitativo) concluso verbalmente, sia relativa (o di protezione), con la conseguenza che la legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità (o di quella di riconduzione) spetti al solo conduttore; peraltro, nei casi in cui la mancata formalizzazione del rapporto sia stata conseguenza della volontà esclusiva (non prevalente) del conduttore, l'esigenza di tutela della parte cosiddetta debole viene meno e con essa la funzione e la natura della predetta nullità, con il corollario applicativo di ritenere il locatore legittimato all'esercizio dell'azione di accertamento della nullità del contratto e di condanna al rilascio del bene, Tribunale di Catanzaro - Chiaravalle, sentenza 27 maggio 2008, in Giur. merito, 2009, p. 651.

La sentenza della Consulta
Per altri riferimenti cfr, altresì, nel senso che è incostituzionale l'articolo 7 legge n. 431 del 1998, che pone quale «condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato», adibito ad uso abitativo, «la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi», stabilendo che a tal fine devono essere indicati nel precetto «gli estremi del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza», Corte cost., sentenza 5 ottobre 2001 n. 333, in Guida al diritto, 2001, fasc. 40, p. 62, con nota di Finocchiaro M., Chi non è in regola con il versamento dei tributi non può essere privato della tutela giurisdizionale.
Sempre in margine alla disposizione da ultimo ricordata si è osservato:
- in tema di locazioni abitative, la sentenza della corte costituzionale n. 333 del 2001 ha dichiarato la illegittimità, costituzionale dell'articollo 7 legge n. 431 del 1998, il quale prevedeva che, per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, era necessaria la dimostrazione dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione, della effettuata denunzia dell'immobile ai fini Ici e della eseguita dichiarazione dei redditi tratti dall'immobile medesimo, con la conseguenza che, avendo la decisione dichiarativa di incostituzionalità efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti in forza di giudicato, deve essere accolto il ricorso per cassazione avverso la decisione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi fondata sull'inefficacia del precetto per carenza delle indicazioni di cui al predetto art. 7, Cassazione, sentenza 11 maggio 2005 n. 11604:;
- in tema di locazioni abitative, una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'articolo 13, 1 comma, legge n. 431 del 1998, porta ad escludere qualsivoglia sanzione di nullità per l'ipotesi di mancata registrazione di un accordo ulteriore intercorso tra le parti, rispetto all'originario contratto di locazione, avente ad oggetto la previsione di un più elevato canone locatizio (non spiegando, all'uopo, influenza la circostanza che, ai sensi del successivo 2 comma, al conduttore sia in tal caso concessa l'azione di ripetizione), sicché deve, in linea generale, predicarsi a tutt'oggi il principio secondo cui la registrazione non è stata elevata dal legislatore speciale a requisito di validità del contratto di locazione, Cassazione, sentenza 27 ottobre 2003 n. 16089, in Rassegna locazioni e condominio, 2004, p. 130, con nota di Scarpa A., L'art. 13, comma 1, legge n. 431/98: obbligo di registrazione del contratto di locazione o principio di invariabilità del canone?; in Corriere giuridico, 2004, p. 1342, con nota di Giove S., La registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo non è prescritta a pena di nullità; in Giustizia civile, 2004, I, p. 961, con nota di Izzo N., Validità dell'accordo non registrato fiscalmente e nullità del patto di aumento del canone successivo alla conclusione del contratto.

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