Rassegne di Giurisprudenza

Dichiarazione di fallimento, validità della notifica telematica con RAC positiv

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione - Notifica telematica - Indirizzo PEC dichiarato dalla società - Ricevuta di avvenuta consegna - Validità
In tema di notifiche telematiche quella eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfezione in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria. La Rac (Ricevuta di avvenuta consegna) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 26 ottobre 2021, n. 30159

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione dell'indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo pec accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza.
In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 21 giugno 2018 n. 16365

Procedimento civile - Notificazione a mezzo posta - Notificazione a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare il pervenimento del messaggio al destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Pubblica fede fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento.
In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
• Corte di Cassazione, sez. 1, civ., sentenza 21 luglio 2016 n. 15035