Comunitario e Internazionale

Il giornalista può anticipare informazioni privilegiate

La diffusione a terzi deve però essere funzionalealla verifica della notizia

di Giovanni Negri

La Corte di giustizia Ue torna a occuparsi di market abuse e lo fa sotto il profilo della divulgazione di informazioni privilegiate da parte di un giornalista. Per la Corte, sentenza nella causa C-302/20 depositata ieri, la comunicazione di informazioni privilegiate per attività giornalistica può essere giustificata, come modalità di espressione delle libertà di stampa e di espressione. L’attività giornalistica può poi comprendere il lavoro di inchiesta preliminare alla pubblicazione, per verificare la veridicità delle voci.

Tuttavia, la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita solo se funzionale alla professione e aderente al principio di proporzionalità. Pertanto, va fornita, puntualizza la Corte, una risposta ad alcune domande: da un lato, era necessario, per il giornalista che cercava di verificare la veridicità di una voce di mercato, comunicare a un terzo, oltre al tenore di questa voce, il fatto che un articolo contenente questa voce era di imminente pubblicazione?

Dall’altro, un’eventuale restrizione della libertà di stampa, effetto del divieto di comunicazione, sarebbe eccessiva, tenuto conto del suo effetto potenzialmente deterrente per l’esercizio dell’attività giornalistica, rispetto al danno che una divulgazione della notizia rischia di arrecare non solo agli interessi privati di determinati investitori ma anche all’integrità dei mercati finanziari?

Nel caso approdato alla Corte di giustizia un giornalista ha pubblicato, sul sito del Daily Mail, due articoli che riportavano voci riguardanti il deposito di offerte pubbliche di acquisto sui titoli Hermès (da parte di Lvmh) e Maurel&Prom. I prezzi indicati superavano ampiamente le quotazioni dei titoli su Euronext. La pubblicazione ha fatto aumentare notevolmente le quotazioni di tali titoli. Poco prima, alcuni ordini di acquisto sui titoli in questione erano stati trasmessi da alcuni residenti britannici, che li hanno poi venduti a pubblicazione avvenuta. Al giornalista è stata inflitta, dall’Autorité des marchés financiers (l’autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari), una sanzione pecuniaria perchè avrebbe comunicato l’imminente pubblicazione dei suoi articoli, trasmettendo in questo modo «informazioni privilegiate».

Secondo la Corte Ue, un’informazione riguardante la prossima pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari può costituire un’informazione di «carattere preciso» e, quindi, rientrare nella nozione di «informazione privilegiata», quando fa riferimento, in particolare, al prezzo al quale verranno acquistati i titoli, il nome del giornalista che ha firmato l’articolo e l’organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione.

Quanto all’influenza effettiva della pubblicazione sul prezzo dei titoli ai quali si riferisce, anche se può costituire una prova ex post del carattere preciso di questa informazione, essa non può essere sufficiente, di per sé, in assenza di un esame di altri elementi noti o comunicati prima della pubblicazione.

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