Società

Competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa per accertamento incidentale della violazione di diritti d'autore

Anche nell'ipotesi in cui la questione della violazione dei diritti d'autore dovesse essere accertata in via meramente incidentale, essa, quale questione tecnicamente pregiudiziale, e dunque <span id="U403057614597PYG" style="">connessa alla domanda principale, </span>comporterebbe l'attrazione di quest'ultima alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa

di Marco Carone*

La Corte di Cassazione ha recentemente disposto che la questione pregiudiziale sorta per la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d'autore costituisce ragione di connessione idonea ad attrarre la controversia principale alla competenza della sezione del Tribunale specializzata in materia d'impresa ( Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza n. 2331 del 25 gennaio 2023 ).

L'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, definisce le materie di competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Tra queste, al comma 1b, troviamo le controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore.

Vediamo le ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione a far rientrare nella competenza della sezione specializzata anche il caso in esame.

La vicenda prendeva avvio in primo grado, quando, a seguito della sospensione di alcuni canali Youtube, i titolari di questi ultimi convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord le società YouTube LLC, Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l ., ritenendo la sospensione illegittima e immotivata, nonché priva di alcun preavviso e della comunicazione della durata della sospensione stessa.

Gli attori domandavano la condanna delle società a riattivare i canali in forma piena e immediata, con previsione di una penale per il ritardo e la richiesta di risarcimento dei danni. Le società convenute si opponevano alle domande avversarie ed eccepivano preliminarmente la competenza della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli.

Con ordinanza depositata il 28 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in linea con quanto sostenuto dalle società convenute, dichiarava la propria incompetenza per materia e per territorio in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa.

Il Tribunale di Napoli Nord fondava la propria decisione su quanto disposto dal Decreto Legislativo 168/2003 all'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 3 . Secondo le disposizioni appena richiamate, infatti, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi, nonché per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

Il Tribunale di Napoli Nord sottolineava che la sospensione dei canali Youtube aveva origine proprio a seguito della presunta violazione di diritti d'autore contestata agli attori dalle società convenute, per via della pubblicazione sulla stessa piattaforma di materiale cinematografico protetto da diritto d'autore. La violazione dei diritti d'autore contestata agli attori era inoltre già oggetto di accertamento d'inanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli.

In sintesi, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza sulla base della seguente argomentazione: la domanda degli attori e l'accertamento dell'inadempimento contrattuale addebitato alle società convenute, dipendevano in modo immediato e diretto dall'accertamento della violazione dei diritti d'autore devoluto alla competenza per materia delle sezione specializzate.

Le argomentazioni appena sintetizzate, venivano contestate da uno degli attori.
Quest'ultimo proponeva, contro la decisione del Tribunale di Napoli Nord, ricorso per regolamento necessario di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo non sussistenti le ragioni per dichiarare la competenza in capo alle sezioni specializzate.

Il ricorso si fondava su due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione, da parte del Tribunale di Napoli Nord, di un principio basilare per l'individuazione della competenza: la competenza deve essere individuata sulla base della domanda.

Secondo il ricorrente, la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della misura di sospensione dei canali Youtube, in quanto immotivata e avvenuta senza alcun preavviso, nonché la condanna al risarcimento dei danni conseguenti; non aveva invece ad oggetto la presunta violazione dei diritti d'autore, questione introdotta soltanto dalle convenute nella comparsa di costituzione e risposta.

La Suprema Corte, pur confermando la correttezza del principio richiamato dal ricorrente, secondo cui la competenza deve essere individuata sulla base della domanda, sottolineava che tale principio non veniva disatteso dal giudice di merito in quanto l'eccezione di competenza veniva fondata proprio sulla base delle deduzioni contenute nell'atto di citazione.

L'atto di citazione richiamava infatti proprio la pubblicazione di materiale cinematografico, che avrebbe provocato la sospensione dei canali proprio in conseguenza di una violazione dei diritti d'autore sulle opere stesse.

La Corte di Cassazione condivideva pertanto quanto sostenuto dal Tribunale di Napoli Nord e riteneva sussistenti tutti gli elementi di connessione in materia di diritto d'autore necessari per determinare l'attrazione alla competenza delle sezioni specializzate.

Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva che un eventuale connessione esistente tra il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e controversie in materia di diritto d'autore, sarebbe stata comunque "debole" e pertanto non sufficiente ai fini dell'attrazione alla competenza delle sezioni specializzate; secondo quanto lamentato dal ricorrente l'eventuale accertamento della violazione di diritti d'autore, nel caso di specie, avverrebbe in via meramente incidentale.

La Suprema Corte rigettava anche questo secondo motivo richiamando quanto contenuto nel comma 3, art. 3 del già citato decreto legislativo 168 del 2003.

Più precisamente la Corte sottolineava che la norma richiamata non distingue tra connessione forte e connessione debole, ma stabilisce che le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le materie di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, tra cui rientrano le controversie in materia di diritto d'autore.

La Corte richiama inoltre l'articolo 34 del codice di procedura civile per il quale tra le ragioni di connessione vi è anche quella per pregiudizialità tecnica.

In conseguenza delle norme appena richiamate la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto che anche nell'ipotesi in cui la questione della violazione dei diritti d'autore dovesse essere accertata in via meramente incidentale, essa, quale questione tecnicamente pregiudiziale, e dunque connessa alla domanda principale, comporterebbe l'attrazione di quest'ultima alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Respingendo i due motivi sopra descritti, la Cassazione rigettava il ricorso, affermando la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale e disponendo la riassunzione nel termine previsto dall'art. 50 del codice di procedura civile.

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*A cura dell'Avv. Marco Carone, Partner 24 ORE Avvocati

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