Rassegne di Giurisprudenza

Tutela del consumatore e fatturazione delle bollette telefoniche su base mensile

Sanzioni - Agcom - Servizi di telefonia fissa - Fatturazione su base mensile - Impugnazione delibere di irrogazione delle sanzioni - Eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo - Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del giudice ordinario da parte del giudice amministrativo pronunciatosi sulla impugnazione della delibera con cui l'Agcom ha obbligato gli operatori di tlc a fatturare i servizi di telefonia a cadenza mensile, poiché l'esercizio da parte dell'Agcom dei propri poteri regolatori, mediante l'applicazione del rimedio generale previsto dall'art. 2, comma 20, lett. d), L. n. 481/1995, opera su un piano diverso e parallelo rispetto alla tutela civilistica apprestata dal codice civile e dal codice del consumo ex artt. 138 ss., cui si aggiunge, senza escluderli. Non è altresì configurabile eccesso di potere giurisdizionale nei confronti della stessa autorità, atteso che, nel riconoscere la piena legittimità dell'intervento operato dall'Agcom nell'esplicazione dei propri poteri in materia, il giudice amministrativo non si è sostituito a quest'ultima nel valutare la convenienza e l'opportunità dell'atto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Ordinanza del 6 settembre 2022, n. 26165

Giurisdizione - Ricorso contro decisioni di giudici speciali - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato - Contratti di telefonia - Fatturazione bollette telefoniche - Utenza di telefonia fissa - Fatturazione a 28 giorni - Giurisdizione del giudice amministrativo
Nella fattispecie in oggetto, ci troviamo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), c.p.a.lettera l), c.p.a., che comprende tutti i provvedimenti, "compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati", delle Autorità di regolazione istituite ai sensi della citata L. n. 481/95, fra le quali rientra l'AGCOM. Pertanto bisogna escludere che il Consiglio di Stato si sia ingerito in un rapporto di natura privatistica, visto che la natura privatistica contraddistingue il rapporto che lega il singolo utente con la società telefonica. Ciò che si evidenzia, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, è invece la riconducibilità della causa odierna all'esercizio del potere di regolazione riconosciuto all'Autorità, rispetto al quale le misure conformative disposte non sono altro che una conseguenza derivante in automatico. Si deve concludere che il Consiglio di Stato non si é pronunciato in un ambito devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 12 novembre 2021, n.33848

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere provvedimenti conformativi emessi dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (agcom) - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa all'impugnazione da parte di un gestore del servizio dei provvedimenti conformativi emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, atteso che le misure conformative e ripristinatorie emesse dalla predetta autorità rappresentano esplicazione di un potere a essa attribuito dalla legge e ricompreso nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. l) del d. lgs. n. 104 del 2010.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 12 novembre 2021, n.33848