Civile

Telefonate per finalità commerciali. Il tanto atteso nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni è operativo da oggi

Oggi, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 26 del 27 gennaio 2022, l'ambito applicativo del Registro viene esteso anche alle numerazioni mobili nonché alle numerazioni fisse non presenti in elenchi pubblici. Pertanto da oggi tutti i numeri di telefono di cittadini italiani potranno beneficiare di questa ulteriore tutela

di Gianluigi Marino e Antonio Racano*

Su impulso derivante da normativa europea, nel 2010 veniva istituito il Registro Pubblico delle Opposizioni, uno strumento volto a permettere ai contraenti telefonici di opporsi alla ricezione di telefonate per finalità promozionale verso i numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici. L'operatività del Registro veniva poi estesa anche al marketing cartaceo (postale) ma è con riferimento alle telefonate che questo strumento risulta essere il principale presidio a favore dei contraenti telefonici. Oggi, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 26 del 27 gennaio 2022, l'ambito applicativo del Registro viene esteso anche alle numerazioni mobili nonché alle numerazioni fisse non presenti in elenchi pubblici. Pertanto da oggi tutti i numeri di telefono di cittadini italiani potranno beneficiare di questa ulteriore tutela.

Cosa succede dal 27 luglio 2022

Da oggi, 27 luglio 2022, è operativo il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di una riforma che trova la sua origine nella legge n. 5 dell' 11 gennaio 2018. Dopo molti rinvii e, finalmente, dopo quattro anni, si arriva ad estendere le tutele contro le telefonate indesiderate di marketing a tutti i numeri di telefono, nessuno escluso.

Nel precedente Registro

Nel regime previgente, i contraenti telefonici potevano iscriversi al Registro per opporsi alla ricezione di telefonate finalizzate all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale verso numerazioni fisse, solo se queste ultime erano riportate negli elenchi pubblici (es. Pagine Bianche). Cosa cambia

A far data da oggi, invece, i contraenti telefonici possono iscriversi al Registro per tutte le numerazioni telefoniche a loro intestate, sia fisse sia mobili, anche per più numerazioni in contemporanea.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione dovranno periodicamente indicare al gestore del Registro anche le numerazioni fisse non presenti negli elenchi pubblici. Queste numerazioni saranno automaticamente inserite nel Registro, senza necessità di una preventiva richiesta da parte dei singoli contraenti telefonici.

Inoltre sarà possibile circoscrivere la propria opposizione, revocandola limitatamente a taluni soggetti, per i quali quindi non varrà l'opposizione generale derivante dall'iscrizione al Registro.

Come iscriversi al Registro

Esistono tre modalità per l'iscrizione al Registro:

• mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web https://registrodelleopposizioni.it/;

• mediante chiamata al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del Registro (la Fondazione Ugo Bordoni), effettuata dalla linea telefonica per la quale si chiede l'iscrizione;

• mediante compilazione di un apposito modulo da inviare via email.

Cosa succede dopo l'iscrizione

L'iscrizione al Registro determina l'automatica revoca di tutti i consensi al trattamento delle numerazioni telefoniche espressi in precedenza, laddove detto trattamento sia effettuato per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e per finalità di comunicazione commerciale. Chi è già iscritto può raggiungere lo stesso risultato tramite il rinnovo della propria iscrizione. In ogni caso, sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere oppure cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi.

Restano invece validi i consensi rilasciati a seguito dell'opposizione, in quanto manifestazioni di volontà successive a quella espressa con l'iscrizione al Registro.Cosa dovranno fare gli operatori economici prima di contattare i contraenti telefonici

Gli operatori che intendono svolgere attività di telemarketing sono tenuti a consultare il Registro con frequenza mensile ed, in ogni caso, prima di ciascuna campagna promozionale, così da aggiornare le proprie liste ed evitare di chiamare numerazioni telefoniche per le quali è stata presentata opposizione, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore.

In particolare, la consultazione del Registro da parte dell'operatore ha efficacia pari a:

(i) quindici giorni, per quel che concerne il trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono

(ii) trenta giorni, per i trattamenti di dati per le suddette finalità in caso di utilizzo della posta cartacea.

Alla scadenza dei suddetti termini, l'operatore è tenuto a consultare nuovamente il Registro.

*a cura di Gianluigi Marino, Head of Digitalisation, Osborne Clarke in Italia e Antonio Racano , Senior Lawyer, Osborne Clarke in Italia

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