Rassegne di Giurisprudenza

Rapporto di lavoro privato, con un ente pubblico non economico si applicano le regole generali del DLgs 165/2001

a cura della Redazione Diritto

Ente pubblico non economico - Rapporto di lavoro - Contratto collettivo di lavoro di diritto privato - Applicazione - Regole generali del DLgs. n.165/2001 - Mansioni superiori - Retribuzione corrispondente - Qualifica superiore definitiva - Esclusione
La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n.165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore.
• Corte di Cassazione, civ., sez. L, sentenza del 24 aprile 2023, n. 10811

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - In genere regione Valle D'Aosta - Lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria - Applicazione di C.C.N.L. privatistico - Reiterazione di contratti a termine illegittimi - Conversione del rapporto - Esclusione - Fondamento.
I rapporti di lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria alle dipendenze della Regione Valle D'Aosta, pur disciplinati da un C.C.N.L. privatistico, vanno inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura del datore e dell'inerenza delle prestazioni ai fini istituzionali dell'ente, con conseguente applicazione del divieto di conversione in rapporti a tempo indeterminato quale "sanzione" della illegittima apposizione del termine, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
• Corte di Cassazione, sez. L., civ., sentenza del 26 maggio 2020 n. 9786

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - In genere personale ente foreste Sardegna - Natura pubblicistica del rapporto di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di conversione ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Fattispecie.
In materia di dipendenti degli enti regionali, la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale dell'Ente Foreste Sardegna determina l'applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente divieto di conversione ex art. 36 del medesimo d.lgs. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di appello che aveva escluso la costituzione di rapporti a tempo indeterminato pur in presenza di contratti a termine nulli perché privi della forma scritta).
• Corte di Cassazione, sez. L., civ., sentenza del 2 dicembre 2016 n. 24666