Lavoro

Obbligo vaccinale, Cga Sicilia ordina un'indagine - Ministero chiarisca rischi/benefici

Locatelli, Rezza e Leonardi dovranno fornire risposte entro il prossimo 28 febbraio sull'efficacia del siero

di Francesco Machina Grifeo

La possibile incostituzionalità dell'obbligo vaccinale per i sanitari – in questo caso un tirocinante infermiere non ammesso al corso formativo all'interno di strutture sanitarie perché non sottopostosi al vaccino per il Covid-19 – non viene esclusa a priori dal Consiglio della Giustizia amministrativa della regione siciliana. La C.g.a., il massimo organo amministrativo dell'isola, con l'ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022 (Pres. De Nictolis, Est. Boscarino), pur riconoscendo che la Costituzione lascia spazi per l'obbligo a determinate condizioni, ha disposto un'istruttoria affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute (Giovanni Leonardi), dal Presidente del Consiglio superiore della sanità (Franco Locatelli) e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria (Giovanni Rezza), per verificarne appunto la ricorrenza.

Il ricorrente ha affermato di non potersi vaccinare sia per la natura sperimentale del siero, sia perché in passato ha contratto il virus Sars-CoV-2, per cui ritiene di godere di memoria anticorpale e di immunità naturale perenne, e d'altra parte, ove si sottoponesse all'inoculazione, rischierebbe di morire per A.D.E. (acronimo per Antibody Dependent Enhancement).

Una decisione inedita che fissa anche un preciso calendario per il deposito degli atti che dovrà avvenire entro il 28 febbraio. All'udienza camerale del 16 marzo, invece, l'organo incaricato dovrà, tra l'altro, chiarire se vengono fatti test pre-vaccinali e fornire la trasmissione di tutti i dati relativi alla efficacia dei vaccini, e cioè: il numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati (ceppo originario e/o varianti), ed anche i ricoveri e i decessi dei vaccinati contagiati da comparare con i dati dei non vaccinati. Inoltre, un report su tutti gli eventi avversi (letali e non) e le patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati.

Ma andiamo per ordine. Per la Cga occorre verificare se l'obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte costituzionale in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia non nocività dell'inoculazione per il singolo e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare. Inoltre, che sia assicurata "la comunicazione alla persona che vi è assoggettata … di adeguate notizie circa i rischi di lesione" e che la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce "delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica". E ancora che sia stata seguita la "raccomandazione" della Corte (decisione n.258/1994) secondo la quale, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie, il legislatore dovrebbe individuare specifici e puntuali "accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze".

Per far ciò ha chiesto alla Commissione di chiarire: 1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell'anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all'utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico; chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; 2) le modalità di raccolta del consenso informato; 3) l'articolazione del sistema di monitoraggio, che in casi di pericolo dovrebbe consentire la sospensione dell'obbligo; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus. 4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con appositi questionari) e passiva (segnalazioni spontanee).

La relazione dovrà anche chiarire:
1.1. con riferimento al primo quesito, se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali; 1.2. modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell'avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili);

2.1. quanto al secondo quesito, si richiedono chiarimenti circa la documentazione offerta alla consultazione dell'utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato; 2.2. chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;

3.1. con riferimento al terzo quesito, si richiede la trasmissione dei dati attualmente raccolti dall'amministrazione in ordine all'efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati;

4.1. Con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:
4.1.1. di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero
4.1.2. di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero
4.1.3. se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;

4.2. si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per le segnalazioni, chi le prenda in carico, da chi vengano elaborate e studiate.

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