Società

Primo caso in Italia di liquidazione giudiziale di gruppo con le nuove norme del Codice della crisi d'impresa

Sentenza "pilota" in tema di iquidazione giudiziale di gruppo ai sensi dell'art. 287 CCI

di Federica Poma*

Il Tribunale di Catania – sezione IV civile e procedure concorsuali, con la sentenza del 03.11.2022 per la prima volta in Italia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di un gruppo di società, ai sensi dell' art. 287 CCI.

La sentenza merita un'analisi attenta specialmente perché costituisce una "sentenza pilota" per i tribunali, in quanto affronta per la prima volta il tema della liquidazione giudiziale di gruppo.

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ha infatti introdotto la possibilità per più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo, di essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria.

Tale previsione rappresenta una novità nel sistema giuridico nazionale, dal momento che prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di crisi d'impresa, la Legge Fallimentare non disciplinava la figura giuridica della crisi di un gruppo di imprese.

I fatti di causa

La società capogruppo, già fallita e quindi mediante gli organi della procedura, unitamente a quattro società appartenenti allo stesso gruppo, amministrate da professionisti di fiducia della procedura fallimentare, hanno chiesto al Tribunale di Catania l'apertura della propria liquidazione (eccetto la capogruppo in quanto in precedenza già dichiarata fallita) e delle restanti 10 società controllate, ai sensi dell'art. 287 CCI.

Le ricorrenti deducevano che si trattava di un gruppo di imprese con partecipazioni societarie tali per cui ciascuna di esse controllava altre società del gruppo o esercitava un'influenza dominante.
Inoltre, quasi tutte le società erano, o sono tutt'ora, amministrate dalla stessa persona fisica, ed avevano le medesime sede sociali.

Le società avevano poi, un'ingente esposizione debitoria nei confronti della capo gruppo o delle dirette controllate.

Il pronunciamento del Tribunale sulla liquidazione di gruppo

Il Tribunale di Catania ha ritenuto fondato il ricorso sia come auto liquidazione e sia nei confronti delle società verso cui le ricorrenti vantavano crediti e potevano spendere, quindi, un titolo di legittimazione, sussistendo i tre presupposti richiesti dall'art. 287 CCI ovvero:

Sussistenza di uno stato di insolvenza
È emersa l'incapacità di assolvere normalmente le proprie obbligazioni per l'ingente esposizione debitoria nei confronti della capo gruppo o delle dirette controllate, nonché dal mancato deposito dei bilanci da oltre un quinquennio e dal fatto che molte delle imprese chiamate in giudizio sono inattive e con un patrimonio attivo costituito da partecipazioni nel gruppo, presumibilmente da svalutare in toto, senza considerare il fatto che la società capo gruppo è già fallita.

Esistenza del gruppo
Le società del gruppo detengono partecipazioni dirette ed indirette -per lo più integrali- nei diversi capitali sociali, con modalità intercluse tra le imprese del gruppo, senza cioè interventi nel capitale sociale di società terze. Oltre a ciò, risultavano fissate le sedi sociali presso i medesimi indirizzi e lo stesso amministratore dirigeva o aveva diretto quasi tutte le diverse società verso cui il ricorso è accolto.

Opportunità di una procedura di liquidazione di gruppo
Una procedura di liquidazione giudiziale unitaria è risultata opportuna per i reciproci collegamenti di natura economica e produttiva (le imprese operano nel medesimo settore edilizio), per la composizione e connessione dei rispettivi patrimoni e per la presenza di medesimi amministratori.

È risultata opportuna anche in vista di eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse società anche considerata l'esistenza di medesime commesse che hanno riguardato contemporaneamente le diverse società del gruppo. Pertanto, la nomina di un unico curatore e di un unico giudice delegato consentirebbe una migliore contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto riguardo alle compartecipazioni societarie ed alla migliore comprensione del loro effettivo valore.

Il rapporto tra gli artt. 37 e 287 CCI in ordine alla legittimazione attiva a proporre un ricorso per la liquidazione di gruppo anche nei confronti di altre società del gruppo

Il Tribunale ha, invece, rigettato il ricorso nei confronti di tutte le società che non sono debitrici delle ricorrenti, appunto, per difetto di legittimazione attiva da parte di queste ultime.

Secondo i giudici del tribunale etneo, ai sensi dell' art. 37 CCI , l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale spetta in capo al - debitore; - agli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; oppure ad uno o più creditori e, infine, - al pubblico ministero (che nella fattispecie è intervenuto, ma non ha chiesto –autonomamente nel primo atto di costituzione – l'apertura della liquidazione).

I giudici argomentano sul presupposto che l'art. 287 CCI non introduca una autonoma legittimazione attiva, ulteriore e diversa rispetto a quanto previsto dall'art. 37 CCI, in quanto proprio l'ultimo comma dell'art. 287 CCI stabilisce che sia il curatore della liquidazione di gruppo a chiedere (successivamente) l'apertura della procedura di liquidazione anche nei confronti delle altre società del gruppo.

L'interpretazione richiamata, certamente fedele al dettato dell'art. 37 CCI, tuttavia non lascia spazi di operatività alla norma speciale in tema di gruppi: sarebbe, invece, possibile intravedere un diverso spazio interpretativo nel senso di ritenere che l'art. 287 CCI possa fondare una autonoma legittimazione attiva in capo alla controllante o ad una partecipata, proprio al fine di valorizzare una gestione unitaria della liquidazione giudiziale, dalla quale, qualora si adottasse una interpretazione restrittiva (così come ha fatto il Tribunale etneo), potrebbero rimanere fuori "pezzi" importanti del gruppo.

Del resto, porre un discrimine solo in relazione all'esistenza o meno di un credito infragruppo, non sembra cogliere pienamente lo spirito della norma sulla definizione della crisi di gruppo.

Infatti, l'opportunità di una procedura di liquidazione unitaria andrebbe tendenzialmente preferita, anche al fine di far operare le specifiche norme in tema di gruppi in seno al nuovo Codice, quali gli artt. 290 in tema di azioni di inefficacia degli atti infragruppo, 291 in tema di azione di responsabilità "di gruppo" e 292 in tema di postergazione dei finanziamenti infragruppo.

In conclusione, nel rimanere in attesa di futuri ulteriori pronunciamenti giurisprudenziali, si deve riconoscere che, allo stato e con le precisazioni sopra offerte, la sentenza in commento si caratterizza per una applicazione delle nuove regole vigenti in materia di crisi delle imprese pienamente coerente e condivisibile, seppur per alcuni aspetti restrittiva.

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*A cura dell'Avv. Federica Poma

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