Civile

Rappel per la vendita di auto con finanziamento, la Ctp di Bari conferma l'esenzione Iva

Disatteso la riqualificazione contrattuale effettuata dall'Agenzia delle Entrate in assenza di prove sulla non veridicità della prestazione e/o condotte abusive e simulatorie

di Luca Cellamare, C. Ciminiello Jr*

I premi di risultato in favore delle concessionarie per le vendite di autoveicoli realizzate mediante finanziamento rientrano nell'alveo dell'attività di "intermediazione finanziaria" in regime di esenzione Iva.
L'Agenzia delle Entrate non può infatti riqualificarne la natura ai soli fini fiscali in assenza di elementi patologici del contratto di cui peraltro sarebbe onerata della prova.

È quanto in estrema sintesi stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. 5) con l'articolata e recente sentenza n. 920/2022 (Pres.: M. Dinapoli; Rel.: C. Picuno; Giud.: R. Volpe).

LA VICENDA

L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, nei confronti di una nota azienda leader nel commercio di autovetture, con cui contestava il regime di "esenzione Iva" sui premi ricevuti per gli obiettivi di risultato raggiunti.

Più precisamente l'Agenzia delle Entrate riteneva che i "rappel" ricevuti, ovvero i corrispettivi riconosciuti in favore della concessionaria dalla Finanziaria della Casa Madre (c.d. captive bank) per le auto vendute con finanziamento, non si riferissero ad un rapporto di "intermediazione finanziaria".

L'Ufficio infatti li riteneva assimilabili a rapporti di natura commerciale, con conseguente dovuta applicazione dell'Iva in fattura. Secondo la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate, la società concessionaria conseguiva l'indebito vantaggio di alimentare "indirettamente" il proprio credito Iva perché le auto cedute con finanziamento beneficiavano di un maggiore sconto e consequenziale riduzione dell'Iva a debito sulle cessioni. E i rappel, cioè i "premi di risultato", consentivano un maggior "margine finanziario" esente da Iva in quanto sussumibili nella fattispecie di "intermediazione finanziaria" ai sensi dell'art. 10, c.1 n. 9 dpr 633/72.

In sostanza, pertanto, soltanto una parte dei corrispettivi premio ricevuti dalla concessionaria si riferivano effettivamente alla remunerazione del servizio di intermediazione finanziaria con esenzione. L'altra componente dei medesimi rappel andava invece assoggettata ad Iva in quanto figlia di un rapporto sinallagmatico di "natura commerciale" ove la società di rivendita automobili espletava prestazioni di servizi a vantaggio delle strategie commerciali e di marketing della casa madre.

LA PRONUNCIA DELLA CTP DI BARI

La quinta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha accolto in toto le argomentazioni difensive della società e ha dichiarato l'illegittimità del recupero.

In merito alla contestazione Iva, la ricorrente aveva eccepito come l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate avesse finito per riqualificare il contratto di intermediazione finanziaria in un contratto sinallagmatico, con a base obblighi di marketing e strategie commerciali, senza tuttavia concreti elementi probativi a supporto di tale tesi e senza nemmeno ipotizzare fenomeni di simulazione e/o di abuso.

La riqualificazione contrattuale è infatti preclusa in assenza di aspetti patologici del contratto che devono essere peraltro adeguatamente provati dall'amministrazione finanziaria.

In altri termini, il collegio pugliese ha correttamente precisato che vi è lo spazio per una riqualificazione contrattuale soltanto qualora il "nomen iuris", ovverosia il riferimento formale al negozio giuridico tipizzato contenuto nel contratto, sia in contrasto con le clausole in concreto attuate dalle parti e quindi il contenuto ne risulti alterato, con il venir meno dei requisiti essenziali. Inoltre, degna di accoglimento è apparsa l'ulteriore eccezione della ricorrente circa l'illegittimo comportamento dell'Agenzia che, nel giustificare la rideterminazione della componente soggetta ad Iva, aveva indebitamente applicato principi che sono aderenti a logiche del transfer pricing, come "marginalità", "valore normale" e "profittabilità".

Concetti che non si possono estendere sic et simpliciter nell'ambito della disciplina Iva e a transazioni tra parti "non correlate", cioè non appartenenti al medesimo gruppo.

Difatti, principio generale nell'ambito della disciplina Iva (che soffre di limitate eccezioni) è quello secondo cui la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall' ammontare dei corrispettivi dovuti secondo le " condizioni contrattuali ". L'Iva deve essere pertanto "sempre commisurata" al corrispettivo contrattualmente "pattuito" tra le parti, senza che il criterio del valore normale possa trovare accoglimento se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Peraltro nel caso esaminato, lo stesso ufficio aveva evidenziato l'assenza di «conseguenze sul piano reddituale». Sicché, la «mera conseguenzialità in termini di incremento di valore del credito iva (...) non risulta costituire fattispecie perseguibile sotto il profilo fiscale». La CTP ha quindi dichiarato l'illegittimità dell'accertamento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In sostanza il Collegio pugliese con rigorosa e articolata motivazione ha disatteso la riqualificazione contrattuale effettuata dall'Agenzia delle Entrate non avendo questa provato la non veridicità della prestazione e/o condotte abusive e simulatorie e nemmeno addotto elementi di concretezza e persuasive argomentazioni.

L'esistenza di premi incentivanti (cc.dd. rappel) a favore della contribuente conseguenti al rapporto contrattuale intercorrente con la captive bank è da collocarsi in alveo "prettamente finanziario" e, pertanto, legittimamente rientranti nel regime di esenzione Iva.

Infine è del tutto evidente come, in assenza di comportamento costituente abuso di diritto ex art. 10-bis della l. 212/00, alle operazioni contestate non possa che applicarsi il disposto di cui all'art. 13 del dpr 633/72 a norma del quale «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».

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*A cura degli Avv.ti Luca Cellamare, C. Ciminiello Jr, Studio Legale di Consulenza Tributaria Ciminiello in Bari

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