Penale

Consolle protetta dal diritto d’autore

di Alessandro Galimberti

La Cassazione ribadisce la tutela ampia per i videogiochi - considerati qualcosa di più di semplici programmi per computer - e, soprattutto, per i d ispositivi “chiave -serratura” di protezione del diritto d’autore contenuto.

La Terza penale, con la sentenza 38204/17 depositata ieri, ha respinto la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per l’aggiornamento della “questione digitale”, sulla base di un lamentato potenziale conflitto tra giudici di merito e giurisprudenza comunitaria. Secondo i giudici di legittimità i videogiochi sono e restano «opere multimediali complesse» riconducibili «alla categoria dei supporti contenenti sequenze di immagini in movimento», tutelati pertanto dall’articolo 171-ter della legge 633/1941 e non dal precedente 171 bis (che è relativo ai programmi software, e che comunque prevede pene edittali identiche).

Il caso affrontato dalla Terza riguardava due imputati portati a giudizio per aver messo in commercio - anche via web - dispositivi di effrazione dell’Mtp (misure tecnologiche di protezione) di consolle Microsoft, Nintendo e Sony. Secondo i difensori, la struttura di queste piattaforme oggi potrebbe essere inquadrata nel concetto di «programmi per elaboratore», valutazione che invece la Corte ha respinto giudicando pienamente allineata la giurisprudenza di legittimità rispetto alla più recenti decisioni europee (causa C-355/12 della Corte Ue) .

In particolare, scrive la Terza, non è necessario che l’effrazione si consumi direttamente ed esclusivamente sul prodotto videogioco (software), perchè se la consolle (componente hardware) è necessaria a “far girare” il programma di software originali, il suo ruolo è quello di un dispositivo “chiave-serratura” posto a diretta tutela del diritto d’autore coperto dalla norma incriminatrice. In sostanza «una parte della protezione sta nelle informazioni inserite nel supporto- videogioco originale, mentre l’altra parte è inglobata nella consolle». Conclusione, questa, specifica l’estensore, perfettamente in linea con la sentenza Cge, che riconosce compatibile con la direttiva 2001/29/Ce - e cioè tutelate - «le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso ai giochi e la loro utilizzazione».

Corte di cassazione – Sentenza 38204 (mando con un 2° invio)

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