Civile

Vietate ad Armani le strisce colorate distintive della K-Way per rischio di confusione da parte dei consumatori

Le note bande cromatiche ai lati della zip dei giubbini diventano elemento tutelato perché percepito in abbinata al marchio letterale

di Paola Rossi

La Basic net titolare del marchio K-Way vince definitivamente contro la Armani Spa cui d'ora in poi è inibito l'uso del segno distintivo costituito dalle "famose" strisce colorate poste ai lati della chiusura lampo dei giubbini.

Secondary meaning
La Cassazione con la sentenza n. 5491/2022 ha riconosciuto all'elemento visivo il carattere di marchio distintivo seppure acquisito a seguito di "secondary meaning": ossia una distintività data dalla percezione unitaria - consolidatasi nel tempo - da parte dei consumatori europei (soprattutto italiani) delle strisce colorate e del marchio già registrato "K-Way".

La rilevanza della percezione sul mercato
Infatti, la stessa K-Way aveva avuto le sue difficoltà in sede Ue a ottenere la registrazione dell'elemento colorato come marchio distintivo con conseguente privativa d'uso da parte di terzi. In quanto la banda di colori poteva costituire un elemento di uso comune cioè una mera decorazione, come sosteneva la Armani Spa.
Ma la differenza la fa la percezione del pubblico dei consumatori determinando il diritto alla protezione del marchio che ha acquisito il carattere dell distintività.
Così la Cassazione conferma la condanna per contraffazione e concorrenza sleale per l'uso del marchio distintivo di proprietà di altro concorrente sul mercato di prodotti della stessa categoria merceologica. Da cui consegue l'ordine di distruzione dei capi di abbigliamento della classe 25 (giubbini) prodotti dalla Armani Spa su cui spiccavano le strisce colorate differenziate da quelle della K-Way soltanto per l'assenza di una di quelle poste all'estremità della banda cromatica.

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