Rassegne di Giurisprudenza

Fallimento, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non è sufficiente per il riconoscimento del credito privilegiato

a cura della Redazione Diritto

Fallimento - Accertamento del passivo - Privilegio artigiano - Iscrizione all'albo - Presupposto formale - Valutazione del credito - Necessità
In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua ora dell'art. 2083 cod. civ., ora della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 31 gennaio 2023, n. 2892

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere qualificazione dell'impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 - Bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l'art. 36 del DL n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell'iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento
In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal DL n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 13 luglio 2018 n. 18723

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere privilegio artigiano ex art. 2751 - Bis, n. 5, c.c., nel testo ante riforma di cui al d.l. n. 5 del 2012 - Spettanza - Riferimento ai criteri di cui all'art. 2083 c.c. - Necessità - Rilevanza dei presupposti di cui agli artt. 5 della l. n. 443 del 1985 o 1 l.fall. - Esclusione.
In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione ivi di un credito come privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal DL n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, la natura artigiana dell'impresa va valutata esclusivamente in relazione al concetto di prevalenza del lavoro evocato dall'art. 2083 c.c., mentre sono irrilevanti la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della l. n. 443 del 1985 ed il non superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l.fall.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 1 giugno 2017 n. 13887