Penale

Le indennità per abitare la casa sequestrata non sono restituite se non scatta la confisca di prevenzione

La restituzione è esclusa dal fatto che il prevenuto è mero custode e non titolare di diritti reali fino al termine dello spossessamento

di Paola Rossi

In caso di sequestro cui non consegua la confisca di prevenzione il preposto non ha diritto - al momento del dissequestro - alla restituzione delle indennità pagate per continuare ad abitare l'immobile che era stato colpito dalla misura reale. La Corte di cassazione con la sentenza n. 24212/2022 ha chiarito che si tratta di somme versate per garantire una sistemazione abitativa quando la persona assoggettata al procedimento di prevenzione ne faccia richiesta e questa venga accolta.
Al pari degli alimenti che possono essere riconosciuti al fallito e alla sua famiglia, come previsto dall'articolo 47 della legge fallimentare il giudice può riconoscere il diritto a mantenere l'abitazione.
Ma nel caso del prevenuto tale diritto può essere riconosciuto dal giudice subordinandolo al pagamento di un'indennità. Ma tali somme non rientrano tra i frutti prodotti dalla gestione dell'immobile ai quali ha diritto il prevenuto, in caso la misura reale decada e il bene torni pienamente nel suo diritto di proprietario e non più di mero custode.

Il ricorrente pretendeva invece di far valere quanto da lui stesso pagato per abitare il bene come un frutto derivante dalla gestione del bene di cui era stato spossessato. Ma la Cassazione nega la natura di utilità di gestione alle indennità pagate dal titolare del bene sequestrato. Quindi le esclude dalle somme da riconoscere al proprietario alla fine della misura ablativa cancellata.

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