Famiglia

Maternità surrogata: non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero

Le sezioni Unite con la sentenza n. 38162/2022 chiamano in causa il legislatore

di Valeria Cianciolo

La sentenza delle sezioni Unite del 30 dicembre 2022, n. 38162 pur ribadendo che la pratica della maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna e che l’esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, chiama in causa il legislatore poiché il procedimento adottivo prefigurato dall’art. 44 lett. d) della legge 184 del 1983 deve essere caratterizzato da una maggiore speditezza, dalla parificazione degli effetti a quelli dell'adozione legittimante e dall'abbandono dell'assenso condizionante del genitore biologico dell'adottando.

 

Il caso all'esame della Suprema corte

Tizio e Caio proponevano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. alla Corte di appello di Venezia a seguito del rifiuto loro opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Verona, di trascrivere l'atto di nascita del minore Tizietto che attestava essere figlio dei ricorrenti, cittadini italiani, coniugati in Canada, con matrimonio trascritto in Italia nel registro delle unioni civili.

Il bambino era nato con le modalità tipiche della gestazione per altri (cd. G.P.A. o "maternità surrogata"), essendo la fecondazione avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di Tizio con successivo impianto dell'embrione nell'utero di una diversa donna, non anonima, che aveva portato a termine la gravidanza e partorito il bambino. Le Autorità canadesi avevano poi formato un atto di nascita nel quale era indicato, come unico genitore, Tizio mentre nè la donatrice dell'ovocita, nè la cd. "madre gestazionale" erano dichiarate madri del minore.

I ricorrenti avevano ottenuto una sentenza dal giudice canadese nella quale si dichiarava che entrambi erano genitori del minore con la conseguente modifica dell'atto di nascita.

L'ufficiale di stato civile del Comune di Verona aveva però rifiutato la richiesta avanzata di rettificare l'atto di nascita, sia perchè già esisteva un atto di nascita trascritto, sia per l'assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità alla richiesta di rettifica. Pertanto, Tizio e Caio chiedevano, a norma della L. 2 agosto 1995, n. 218, art. 67 l'esecutorietà in Italia della sentenza emessa in Canada al fine di ottenere la trascrizione dell'atto di nascita del minore.

Con l’ordinanza del 21 gennaio 2022, n. 1842 la Prima Sezione della Suprema Corte aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite della questione relativa al riconoscimento di atto di nascita estero di minore nato mediante ricorso alla gestazione per altri, per il genitore senza legami genetici, all'esito della sentenza della Corte. cost. n. 33/2021. La sentenza, nell'individuare il rilevante deficit di tutela del minore derivante dal diritto vivente, in quanto limitato alla adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 impone, secondo l'ordinanza interlocutoria, un superamento del diritto vivente sancito dalla sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni unite di questa Corte, che ha ritenuto non trascrivibile l'atto predetto perché contrario ai principi di ordine pubblico internazionale.

La questione rimessa alle sezioni Unite consiste nel precisare se sia o meno contrario all'ordine pubblico internazionale il provvedimento giurisdizionale straniero; se sia trasferibile nell'ordinamento interno la formalizzazione del legame con il genitore intenzionale sancita nel provvedimento straniero; ancora, se l'adozione in casi particolari costituisca o meno l'unico strumento compatibile con l'ordine pubblico e idoneo ad instaurare un legame giuridico tra il nato all'estero da gestazione per altri e il genitore intenzionale.

Le sezioni Unite con sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162 hanno statuito il seguente principio: «Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.

L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita».

 

Le questioni evidenziate dalla decisione

La contrarietà all’ordine pubblico della maternità surrogata impedisce nel nostro Paese il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti stranieri che attribuiscono lo status filiationis, qualora una coppia abbia fatto ricorso a tale pratica in quei Paesi dove è consentita. Non sussiste solo il divieto stabilito dall’art. 12, della L. 19 febbraio 2004 n. 40 che introduce il reato di intermediazione commerciale in tale materia, ma vi sono valori fondamentali espressi dagli artt. 2 e 29 Cost. che impediscono di vedere la gestante come uno strumento piegato ai desiderata della coppia committente.

Le sezioni Unite nel 2019 (Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193), hanno sconfessato la possibilità di riconoscere un provvedimento straniero che affermi il rapporto di genitorialità tra un bambino nato a seguito di maternità surrogata e il cosiddetto "genitore d’intenzione", sul presupposto che il divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, integra un principio di ordine pubblico.

Nel 2020, ad un anno dalla sentenza delle sezioni Unite del 2019, la Cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, dell’art. 64, comma 1, lett. g), L. n. 218/1995 e dell’art. 18, d.P.R. n. 396/2000 «nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente (fornita dalle Sezioni unite), che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta ‘maternità surrogata’) del c.d. genitore d’intenzione non biologico». (Cass. civ., Sez. I, ord., 29 aprile 2020, n. 8325).

La Consulta con la sentenza del 9 marzo 2021, n. 33, condividendo la posizione delle sezioni Unite del 2019, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, condannando da un lato, la maternità surrogata e dall’altro, sottolineando la necessità di bilanciare l’interesse del minore «alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall’ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore». La Corte Costituzionale ha ribadito che in caso di richiesta di trascrizione di atto di nascita straniero di minore nato da maternità surrogata, il ricorso all'adozione in casi particolari, previsto dall'art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184 del 1983 e già considerato praticabile dalla Cassazione, «costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali». L'adozione di casi particolari (la cosiddetta "adozione non legittimante") non attribuisce, infatti, la genitorialità all'adottante. Non è chiaro, inoltre, se essa istituisca rapporti di parentela tra l'adottato e coloro che quest'ultimo percepisce socialmente come i propri nonni, zii, o addirittura fratelli e sorelle. Infine, questa forma di adozione resta comunque subordinata all'assenso del genitore "biologico", che potrebbe anche mancare in caso di crisi della coppia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©