Penale

Impedimento a comparire: il giudice deve stabilire se c'è l'assoluta impossibilità a essere presenti

Deve esserci un'adeguata valutazione del referto medico che può sconfessare quanto affermato dall'imputato

di Giampaolo Piagnerelli

«In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, d eve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato». Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 10523/23. Entrando nel merito un soggetto, imputato del reato di usura doveva essere giudicato, ma in virtù di una presunta colica renale dichiarava di non poter comparire. Già i giudici di merito - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - avevano rilevato che la certificazione sanitaria prodotta dalla difesa per giustificare il legittimo impedimento della ricorrente per l'udienza del 14 marzo 2022 non documentasse l'assoluta impossibilità a comparire richiesta espressamente dall'articolo 420-ter del cpp. Ciò tenuto conto in particolare del referto del Pronto soccorso che, superando ogni altra documentazione, non aveva riscontrato la presenza di una colica renale, ma solo un dolore algico lombare che aveva portato alle dimissioni del paziente proprio il giorno dell'udienza, senza alcun tipo di prognosi. Secondo i Supremi giudici l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo. La valutazione di tale dato è risultata assorbente senza vizi logici, avendo la Corte peraltro fatto generico riferimento a tutta la documentazione di interesse, valutando come più rilevante il referto del Pronto soccorso.

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