Civile

Concorrenza sleale: la competenza del giudice italiano si estende anche alle condotte illecite poste in essere all'estero

Nota all'Ordinanza n. 36113/2022 del 9 dicembre 2022, Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile

di Stefano Bardella e Valeria Giorgetti*

Con ordinanza n. 36113/2022 , pubblicata in data 9 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di concorrenza sleale, ove sussistente la giurisdizione italiana, la competenza giurisdizionale del giudice italiano si estende alle condotte lesive che si siano verificate anche al di fuori del territorio dello Stato.

La vicenda trae origine da una controversia insorta tra una società italiana operante nella produzione e commercializzazione di dispositivi di ancoraggio e accessori per funi e catene e una società tedesca operante nel medesimo settore produttivo.

La società italiana ha convenuto la tedesca dinanzi il Tribunale di Como, chiedendo l'accertamento delle condotte anticoncorrenziali della convenuta per aver quest'ultima commercializzato, nel territorio italiano e dell'Unione Europea, alcune categorie di prodotti con apposizione di una marchiatura attestante il rilascio di una specifica certificazione di qualità, pur non avendo sottoposto i prodotti alle procedure di controllo e rinnovo di tale certificazione.

Si tratta, quindi, di una controversia in materia di concorrenza sleale c.d. "pura", ossia senza profili interferenti con diritti di proprietà industriale.

Nel corso del giudizio, la convenuta, oltre ad eccepire, tra l'altro, la presunta carenza di giurisdizione del giudice italiano, ha altresì contestato che l'accertamento delle condotte anticoncorrenziali, da parte del Tribunale di Como, avrebbe potuto in ogni caso interessare il solo territorio italiano.

Con sentenza n. 1267/2017, pubblicata in data 29 agosto 2017, il Tribunale di Como ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, sulla base dell'art. 5.3 del Regolamento (CE) 44/2001 ( n1 ), ai sensi del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuto dinanzi al giudice di un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, "davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire".

Nel caso specifico, il Tribunale di Como ha ritenuto che la competenza giurisdizionale andasse radicata dinanzi il giudice italiano perchè è nel mercato italiano che la convenuta ha alterato la concorrenza tra imprese, a danno dell'attrice. Allo stesso tempo, tuttavia, il Tribunale di Como ha ritenuto che l'accertamento delle condotte anticoncorrenziali oggetto del giudizio dovesse limitarsi al mercato italiano, sul presupposto che in tale mercato si siano verificati gli effetti dell'attività contestata.

Il Tribunale di Como non ha tuttavia tenuto conto del fatto che, nel corso dell'istruttoria, l'attrice aveva dato prova di condotte anticoncorrenziali perpetrate dalla convenuta anche al di fuori del territorio italiano e, in particolare, in altri Paesi europei. Con l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Como, l'attrice ha quindi richiesto alla Corte d'Appello di Milano di accertare, tra l'altro, che la condotta della convenuta tedesca non si fosse limitata al mercato italiano, ma si fosse al contrario estesa a vari Paesi comunitari.

Con sentenza non definitiva n. 444/2019, pubblicata in data 31 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il relativo motivo di appello, ha accertato che le condotte anticoncorrenziali della società tedesca hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche quello comunitario. Secondo il giudice d'appello, la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto all'azione promossa non esclude il potere del giudice italiano di accertare che la condotta concorrenziale contestata si sia verificata oltre il territorio italiano.

La Corte d'Appello di Milano ha, quindi, espressamente chiarito quanto segue: "Nel caso di specie, la giurisdizione del giudice italiano è stata accertata in presenza dei requisiti di cui all'art. 5.3 Reg. 44/2001 , allora vigente (e oggi sostituito dal Reg. 1215/2012 ), sulla base del criterio del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. La giurisdizione o competenza giurisdizionale devolve al giudice il potere di accertamento delle condotte anticoncorrenziali contestate anche con riguardo al mercato non italiano".

La sentenza della Corte d'Appello è stata oggetto di ricorso da parte della società tedesca dinanzi alla Corte di Cassazione, che si è pronunciata con l'ordinanza qui commentata.

Secondo la ricorrente, il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la legge applicabile all'illecito concorrenziale, individuabile nell'art. 2598 c.c., dovrebbe considerarsi rivolta a reprimere solo le condotte poste in essere sul territorio italiano.

La Corte di Cassazione, nel rigettare l'impugnazione, ha chiarito, innanzitutto, che il motivo di ricorso, così come prospettato dalla ricorrente, muove dal presupposto che la normativa anticoncorrenziale sia contraddistinta dal requisito di territorialità processuale, con la conseguenza che le corrispondenti norme avrebbero efficacia entro i soli confini dello Stato che le ha emanate, cosicchè non sarebbe possibile applicare tali norme a condotte che si manifestino su mercati esteri. Sennonchè, tale prospettazione, secondo la Corte di Cassazione, potrebbe, al limite, portare alla contestazione in merito non all'estensione applicativa della norma sostanziale, ma alla giurisdizione nazionale, ove siano stati contestati illeciti concorrenziali integrati da condotte realizzate all'estero.

Una volta, invece, che sia stata definita la giurisdizione con statuizione passata in giudicato, "la competenza giurisdizionale del giudice italiano si estende alle condotte lesive che si siano verificate anche al di fuori del territorio dello Stato, presupponendo l'applicazione delle norme repressive nazionali. Difatto l'illecito concorrenziale rientra nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale, che a livello di diritto internazionale privato è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento ( art. 62 l. n. 218 del 1995 ), nella specie costituito dal danno lamentato dalla società italiana".

La Corte di Cassazione ha, quindi fissato il seguente principio di diritto:

"in tema di concorrenza sleale, la competenza giurisdizionale del giudice italiano che sia stata affermata (anche solo implicitamente) con decisione passata in giudicato si estende anche alle condotte lesive che si siano verificate al di fuori del territorio dello Stato; in tal caso l'accertamento presuppone l'applicazione delle norme repressive nazionali in base alla persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, essendo l'illecito concorrenziale sussumibile nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale che, a livello di diritto internazionale privato, è regolata dalla legge dello Stato in cui l'evento dannoso si è verificato".

L'ordinanza in commento chiarisce, pertanto, che, in materia di concorrenza sleale, la competenza del giudice italiano si estende anche alle condotte vietate ai sensi della legge italiana che siano state poste in essere al di fuori del territorio nazionale, consentendo alla parte lesa da tali condotte di ottenere tutela da parte del giudice italiano anche rispetto a tali violazioni.

*a cura di Stefano Bardella e Valeria Giorgetti , K&L Gates – Studio Legale Associato

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( n1) Il giudizio di primo grado è stato promosso prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Il Tribunale di Como ha quindi ritenuto ancora applicabile il Regolamento (CE) n. 44/2001, ai fini dell'accertamento della sussistenza della giurisdizione italiana.

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