Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 6 ed il 10 dicembre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) pretesa creditoria verso debitore fallito tra rito e competenza; (ii) opposizione all'esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo; (iii) consulenza tecnica d'ufficio e valutazione del giudice; (iv) scrittura non autenticata priva di data e limiti probatori all'accertamento della stessa; (v) curatore speciale e nomina in corso di causa: competenza e regime impugnatorio; (vi) sospensione del processo, mancata riassunzione ed ordinanza di estinzione del processo pronunciata fuori udienza; (vii) patrocinio a spese dello Stato, revoca ammissione e legittimazione all'opposizione; (viii) infrazioni al Codice della Strada e opposizione a cartella di pagamento e deposito del ricorso a mezzo del servizio postale.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 38587/2021
L'ordinanza ribadisce che la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, è questione attinente al rito e la relativa pronuncia è assoggettabile a regolamento di competenza solo quando la qualificazione data dal giudice abbia effettivamente ingenerato un affidamento nella parte.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 38625/2021
La decisione riafferma che in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 38681/2021
La decisione ribadisce che nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

PROVA CIVILE Cassazione n. 38805/2021
La pronuncia riafferma che le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite costituiscono prove atipiche che sono liberamente contestabili dalla parte contro cui sono prodotte; il loro valore probatorio è meramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Qualora la scrittura non autenticata non abbia data certa, l'accertamento della data può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova.

PARTI Cassazione n. 38883/2021
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che la competenza alla nomina del curatore speciale di cui all'articolo 78 c.p.c. in corso di causa pendente avviene incidentalmente, quale sub–procedimento, all'interno del giudizio stesso, con istanza da proporre allo stesso giudicante, il cui provvedimento, se si tratti di giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 39170/2021
Enunciando il principio di diritto, la pronuncia afferma che l'ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti. Tale nullità, tuttavia, se rilevata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice, quando la Corte d'appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 39386/2021
In materia di patrocinio a carico dello Stato, la decisione ribadisce che la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 39388/2021
Applicando il principio della cosiddetta scissione degli effetti soggettivi in materia di notificazione degli atti giudiziari avvenuta a mezzo del servizio postale, la decisione, enunciando espressamente il principio di diritto, afferma che ove la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Individuazione autorità giudiziaria dinanzi alla quale far valere una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito – Questione attinente al rito – Mezzo impugnatorio da esperire avverso la statuizione – Regolamento di competenza – Ammissibilità – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 42, 323 e 339)
La questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, è questione attinente al rito e la relativa pronuncia è assoggettabile a regolamento di competenza solo quando la qualificazione data dal giudice abbia effettivamente ingenerato un affidamento nella parte. Ne consegue che, ove la pronuncia sia impugnata con regolamento di competenza assume rilievo dirimente accertare se il giudice abbia ritenuto come questione di "competenza" quella che invece attiene esclusivamente al rito e, qualificandola espressamente o comunque in modo inequivoco in tali termini, abbia creato le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione (Nel caso di specie, relativo ad un'intimazione di sfatto per morosità e citazione ex articolo 658 e ss. cod. proc. civ. notificata da parte ricorrente nei confronti di una curatela fallimentare di una società di capitali, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del giudice delegato accogliendo l'eccezione sollevata dalla curatela convenuta ai sensi dell'articolo 51 della legge fallimentare; la lettura del provvedimento impugnato, osserva il giudice di legittimità, non contiene infatti indici tali da indurre, in maniera univoca, a ritenere che il giudice abbia qualificato, sia pure non correttamente, la questione sottopostagli in termini di "competenza"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 giugno 2021, n. 18182; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° marzo 2019, n. 6179; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 aprile 2014, n. 9030; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 marzo 2014, n. 5313; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 settembre 2013, n. 21669; Cassazione, sezione civile I, sentenza 12 maggio 2011, n. 10485; Cassazione, sezione civile L, sentenza 29 marzo 2011, n. 7129).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38587 – Presidente Amendola – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizione all'esecuzione – Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Accoglimento dell'opposizione – Esclusione – Cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Regime delle spese processuali – Criterio della soccombenza virtuale – Applicabilità. (Cpc, articoli 91, 92, 474 e 615)
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, lamentando la violazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., aveva dedotto che, una volta venuto meno il titolo esecutivo, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto far seguito la condanna alle spese in suo favore in quanto parte opponente e, quindi, secondo la sua prospettazione, totalmente vittorioso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 21 settembre 2021, n. 25478).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38625 – Presidente Amendola – Relatore Valle

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Giudizio civile – Doveri del giudice – Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. – Facoltà concessa al giudice – Differenza con la negazione del suo espletamento – Vizio di omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Sussistenza. (Cpc, articoli 61, 116 e 360)
Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso da una società concessionaria di un'amministrazione regionale per il servizio di trasporto pubblico locale su linee di natura urbana ed extraurbana, per ottenere la condanna dell'ente territoriale al pagamento delle somme dovute a titolo di saldi sui contributi del trasporto pubblico locale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda della società predetta condannandola alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e della CTU espletata in primo grado; nella fattispecie, osserva la decisione, il giudice d'appello, avendo escluso l'applicabilità del principio di non contestazione e la valenza probatoria della documentazione versata in atti dalla società, avrebbe dovuto esaminare l'esito della consulenza tecnica svoltasi in primo grado ed il comportamento processuale tenuto dalla controparte, anche a mezzo del CT di parte, stante la potenziale decisività di tali fatti, motivando sulla rilevanza probatoria o meno degli stessi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 luglio 2021, n. 18956; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18598).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38681 – Presidente Ferro – Relatore Tricomi

Procedimento civile – Prova civile – Scritture private provenienti da un terzo – Natura di prove atipiche – Valore probatorio – Carattere indiziario – Scrittura non autenticata priva di data certa – Accertamento della data – Prova per testi o per presunzioni – Limiti – Atto proprio della parte interessata – Utilizzabilità – Esclusione. (Cc, articoli 2697, 2702, 2704 e 2715; Cpc, articoli 214, 215, 216 e 222)
Le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite costituiscono prove atipiche che sono liberamente contestabili dalla parte contro cui sono prodotte; il loro valore probatorio è meramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Qualora la scrittura non autenticata non abbia data certa, l'accertamento della data può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito ammesso un documento, la dichiarazione del terzo che da sola non era decisiva al fine di provare che il controricorrente avesse concesso in locazione il fondo oggetto di causa ed avesse il possesso mediato del bene, rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 7 ottobre 2020, n. 21554; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6650; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17926; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23155; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 novembre 2010, n. 24208; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 giugno 2010, n. 15169; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 ottobre 2009, n. 22430; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 novembre 1998, n. 12066).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 7 dicembre 2021, n. 38805 – Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Parti – Curatore speciale – Nomina in corso di causa – Competenza e regime impugnatorio – Disciplina applicabile – Individuazione. (Cpc, articoli 50-bis, 78, 80, 669- terdecies, 737, 739, 742 e 742-bis)
La competenza alla nomina del curatore speciale di cui all'articolo 78 cod. proc. civ. in corso di causa pendente avviene incidentalmente, quale sub-procedimento, all'interno del giudizio stesso, con istanza da proporre allo stesso giudicante, il cui provvedimento, se si tratti di giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale la corte territoriale aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale, sezione specializzata per l'impresa, assegnando termine per la riassunzione, avverso il decreto con cui il giudice istruttore, designato per la trattazione del procedimento cautelare ex articolo 2378 cod. civ., aveva nominato il curatore speciale della società ricorrente ex articolo 78 cod. proc. civ. con riguardo all'istanza di sospensione ed all'impugnazione di una deliberazione assembleare ritenuto il potenziale conflitto di interessi dell'amministratore della predetta società). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 aprile 2015, n. 7362).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38883 – Presidente Ferro – Relatore Nazzicone

Procedimento civile – Sospensione del processo – Mancata riassunzione – Ordinanza di estinzione del processo pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti – Nullità – Rilievo in grado di appello – Ritenuta incensurabilità nel merito della decisione di estinzione da parte del giudice di appello – Regressione della causa al primo giudice – Esclusione. (Cpc, articoli 100, 101, 295, 308 e 354)
L'ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti. Tale nullità, tuttavia, se rilevata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice, quando la Corte d'appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha dichiarato inammissibile, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata per carenza di interesse ex articolo 100 cod. proc. civ. in applicazione dell'enunciato principio di diritto; in tema di estinzione del processo, osserva il giudice di legittimità, l'articolo 354, comma 2, cod. proc. civ. impone la rimessione della causa al primo giudice, da parte del giudice d'appello, solo nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 cod. proc. civ.: e dunque quando il giudice d'appello ritenga che sia stato dichiarato estinto un processo che, invece, sarebbe dovuto proseguire; ma nel caso di specie, conclude la decisione di epigrafe, la Corte d'appello ritenne corretta nel merito la decisione di estinzione e dunque non doveva affatto rimettere la causa dinanzi al Tribunale).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39170 – Presidente Cirillo – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca – Legittimazione all'opposizione – Spettanza – Individuazione. (Dpr, n. 115/2002, articoli 93, 96, 97, 99, 112, 113, 136 e 170)
In materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata che, resa in sede di opposizione ex articolo 170 Dpr n. 115/2002 con la quale il tribunale adito, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il decreto che ne aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza della colpa grave ex articolo 136 del Dpr n. 115 del 2002, aveva ritenuto che la stessa fosse sprovvista di legittimazione attiva alla spiegata opposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15699; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 settembre 2018, n. 21997; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 gennaio 2015, n. 1539; Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 maggio 2014, n. 10 705).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39386 – Presidente Lombardo – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Notificazioni – Sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada – Opposizione a cartella di pagamento – Per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione – Deposito del ricorso a mezzo del servizio postale – Tempestività opposizione – Accertamento – Consegna da parte dell'opponente del plico contenente il ricorso all'agente postale per la spedizione – Idoneità. (Cpc, articolo 149; Dlgs, n. 150/2011, articolo 7)
Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo fondato il motivo con cui, il ricorrente, deducendo la violazione dell'articolo 7 del Dlgs. n. 150 del 2011, aveva censurato la statuizione con cui il giudice d'appello aveva ritenuto tardiva la proposizione dell'opposizione, avendo avuto riguardo, quale "dies ad quem", alla data in cui il ricorso era stato iscritto nel ruolo del giudice di pace, e non già invece alla data, anteriore, in cui l'atto era stato spedito via posta presso il predetto ufficio giudiziario). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 maggio 2007, n. 10693 Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 dicembre 2006, n. 26162 Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2006, n. 24702; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 maggio 2006, n. 10216).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39388 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva

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