Penale

Nulla la sentenza se l'orario dell'udienza è stato anticipato

Per la Cassazione, l'anticipazione dell'orario dell'udienza fissato viola il diritto alla difesa ed è causa di nullità

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di Marina Crisafi

L’anticipazione dell’orario dell’udienza fissato e non comunicato all’imputato impedisce di esercitare il diritto alla difesa e integra una nullità per violazione dell’articolo 178 del Cpp.

Così la Cassazione (sentenza n. 41540/2022) soffermandosi su una vicenda relativa alla legittimità dell’anticipazione dell’orario di udienza indicato dal verbale di quella precedente senza che tale modifica fosse portata in alcun modo a conoscenza dell’imputata.

 

La vicenda

Nel caso di specie, la condanna dell’imputata per il reato di invasione di terreni o edifici veniva confermata in appello e la donna ricorreva per cassazione, lamentando con l'unico motivo di impugnazione, ex articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) del Cpp, l'inosservanza dell'articolo 178 del Cpp nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dell'orario di trattazione dell'udienza tenuta dal giudice di primo grado nel 2020.

Secondo la difesa, l'imputata non era stata messa in grado di partecipare all'udienza dibattimentale in quanto la stessa era stata trattata ben prima rispetto a quanto indicato sul sito web del tribunale e sul verbale della precedente udienza di trattazione.

Il mancato rispetto dell'orario di trattazione aveva quindi impedito all'imputata di nominare un difensore di fiducia e di chiedere di esser sottoposta a esame. Per cui, a dire della ricorrente i giudici di appello erroneamente avevano affermato che l'orario di effettiva trattazione del procedimento non confliggeva con il diritto di comparire della stessa perché successivo a quello da ruolo pubblicato e si erano limitati ad aggiungere che la nomina del difensore di fiducia era intervenuta in data successiva alla predetta udienza di trattazione.

 

La decisione

Per gli Ermellini il ricorso è fondato e va accolto.

La motivazione impugnata, infatti, spiegano dal Palazzaccio, non ha ritenuto sussistente la nullità da cui era affetta la sentenza di primo grado nei termini esattamente prospettati nell'atto di impugnazione, mentre ”appare evidente il travisamento degli atti in cui sono incorsi i giudici di appello i quali hanno erroneamente affermato che il procedimento è stato trattato in orario successivo a quello indicato nel ruolo di udienza”.

Dalla lettura degli atti emerge, invece, che l'orario di trattazione di udienza era fissato alle 12.30 e che il giudice di primo grado aveva trattato il processo in orario ampiamente precedente, giustificando tale anticipazione in considerazione dell'assenza alle precedenti udienze del difensore di ufficio dell'imputata e della presenza del legale nominato ex articolo 97 comma 4, del Cpp, motivazione priva di fondamento giuridico e del tutto inidonea a giustificare l'anticipazione dell'orario di trattazione in assenza dell'imputata e del suo difensore di ufficio.

L'indebita anticipazione dell'orario di trattazione ha impedito, dunque, all'imputata di partecipare all'udienza, in tale sede procedere alla nomina di un difensore di fiducia ovvero di esercitare in concreto i propri diritti di difesa chiedendo di rendere dichiarazioni spontanee.

Le sentenze di merito, pertanto, devono essere annullate senza rinvio stante la comprovata nullità conseguente alla violazione dell’articolo 178 del Cpp.

 

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