Amministrativo

Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 28 giugno la Consulta si occupa di agricoltura

Agricoltura

Sentenza n. 160 : illegittimità costituzionale - non fondatezza (deciso il 08/06/2022)

Norme impugnate: Artt. 3, c. 1° e 2°, 4, 6 e 18 della legge della Regione Siciliana 29/07/2021, n. 21.

Oggetto: Agricoltura - Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di agroecologia - Previsto divieto di uso di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, in base al regolamento [UE] 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e all'allegato n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali ivi elencati - Sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro prevista per la relativa violazione.
Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni - Previsto divieto di commercializzazione, oltre che di lavorazione, trasformazione o comunque vendita, di prodotti agricoli importati che non rispondano a determinate condizioni ivi disciplinate.
Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni - Prevista attribuzione delle funzioni di controllo al Nucleo operativo regionale per la sicurezza agroalimentare [NORAS] del Corpo Forestale della Regione e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale competente - Istituzione di un apposito capitolo di bilancio della Regione ove confluiscono i proventi delle relative sanzioni amministrative.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Siciliana per la riduzione del contenzioso - Applicazione dei c. 7, 9 e 10 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che dispongono, per la definizione delle liti in materia di determinazione dei canoni, il pagamento di determinati importi - Presentazione della domanda di definizione che sospende i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti - Previsione che i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente il 31 agosto 2021, invece che il 15 dicembre 2020, e il 31 ottobre 2021, anziché il 30 settembre 2021.

ric. 60/2021

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