Rassegne di Giurisprudenza

La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce sempre una soluzione estrema

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Adozione - Dichiarazione di adottabilità - Soluzione estrema - Capacità e competenze genitoriali - Possibilità di recupero - Verifica - Necessità.

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, articolo 1, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità' di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14077

Adozione - Condizioni - Situazione di abbandono - In genere presupposti - Accertamento - Criteri.
La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.
• Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 17 novembre 2021, n. 35110

Adozione - Condizioni - Situazione di abbandono - In genere presupposti - Accertamento - Indagine sui genitori e sui familiari entro il quarto grado disponibili - Modalità.
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 14 settembre 2021, n. 24717

Adozione - Condizioni - Situazione di abbandono - In genere dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Condizioni - "Extrema ratio" - Giudizio sui parenti stretti - Necessità - Elementi - Fattispecie.
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'"extrema ratio" impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità ad occuparsi del minore di uno zio dello stesso, pur disponibile, soltanto in ragione della sua giovane età e della sua condizione di lavoratore dipendente).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 16 febbraio 2018, n. 3915