Civile

Pignoramenti presso terzi, Torino apre alla semplificazione

La VIII del Tribunale civile di Torino ritien non necessario il coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario

di Francesco Machina Grifeo

Si aprono spiragli operativi nella controversa questione della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo pignorato, per come novellata dalla riforma Cartabia (legge n. 206/2021). La VIII del Tribunale civile di Torino apre alla semplificazione ritenendo non necessario il coinvolgimento funzionario Unep/ufficiale giudiziario. Il chiarimento arriva all'esito di un "colloquio informativo" tra i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine ed il Presidente della sezione VIII del Tribunale civile di Torino dott. Marco Ciccarelli.

In particolare, il Coa aveva chiesto delucidazioni in ordine alle modalità di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo pignorato, ora regolate dal V comma dell'articolo 543 in vigore dal 21 giugno 2022.

Ebbene, l'orientamento della VIII Sezione è quello di non richiedere che il nuovo adempimento debba essere fatto esclusivamente a mezzo degli Ufficiali Giudiziari. La diretta conseguenza, spiega una nota del Coa, "è che tale incombente possa essere espletato anche a mezzo di notifica in proprio, se a ciò il legale sia espressamente autorizzato, ovvero a mezzo di notifiche via pec e la sezione le riterrà validamente compiute".

"Per la seconda problematica relativa al deposito dell'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art. 543 V comma cpc, - prosegue il comunicato del Coa - il Presidente ha precisato che l'orientamento della sezione è quello di richiedere la modalità di deposito esclusivamente a mezzo telematico (deposito nel fascicolo elettronico attraverso l'usuale piattaforma) entro il giorno stesso dell'udienza, anche in ore successive alla tenutasi udienza e sarà sufficiente l'avvenuta richiesta di notifica, senza la necessità di dovere depositare le successive cartoline in caso di notifica ex art. 140 cpc". In caso di mancato deposito, invece, sarà cura del difensore esibire l'originale che dovrà essere depositato il giorno stesso in modalità telematica.

"Ovviamente – precisa la nota - tale orientamento della sezione non è vincolante per i singoli Giudici e potrebbe essere modificato in futuro".

Nelle settimane scorse, l'Avvocatura si era espressa stigmatizzando in particolare la lettura della norma fornita dal Ministero della Giustizia con la nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA). Per dirla con le parole della Presidente del Cnf, Maria Masi, ‘Via Arenula' "ha assimilato l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta […]». Per il Presidente dell'Associazione nazionale forense, Giampaolo Di Marco: "Dal ministero della Giustizia è arrivata una decisione a danno dell'avvocatura e dei cittadini". E precedentemente l'Ocf aveva lamentato un "aggravio notevole di costi e tempi per il creditore procedente" e il Movimento forense denunciato un "appesantimento del processo esecutivo".

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