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Esame d'avvocato, il quesito è su leggi speciali: candidato non idoneo vince il ricorso

Il Tar Salerno dà ragione al candidato. Il caso relativo alla responsabilità medica richiedeva la conoscenza di leggi speciali (consenso informato) escluse dal Dm giustizia

di Francesco Machina Grifeo

Non ammesso al secondo orale di avvocato fa ricorso e vince perché uno dei quesiti, sulla responsabilità medica, richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice civile diversamente da quanto previsto dal Dm Giustizia 16.12.2022 nonché delle Linee Generali approvate con Dm 21.12.2022.

Il Tar Salerno, sentenza 780/2023, dà ragione ad un candidato che ha impugnato il verbale della Corte d'Appello che gli aveva attribuito il punteggio di 14/30. L'articolo 2 del citato Dm infatti dispone che "per quanto riguarda il diritto civile […], la disciplina dell'esame fa riferimento a una "materia regolata dal codice civile" […] Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell'ambito delle leggi complementari al codice civile […]".

Il quesito prevedeva di difendere una persona che dopo un delicato intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all'aorta addominale, sviluppava una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale rendendo necessaria l'asportazione di un tratto dell'intestino. Secondo il tecnico interpellato dal difensore "le complicanze che aveva subito Tizio, benchè rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento". Così descritta la vicenda, il candidato doveva inquadrare il caso "individuando la disciplina applicabile con riguardo anche alla eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l'intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria".

Per il Tar dalla lettura del quesito "emerge come la risposta implicasse – evenienza esclusa dai criteri che avrebbero dovuto governare l'esame – la conoscenza e l'illustrazione delle leggi speciali" e, in particolare, della legge (22.12.2017, n. 219) che disciplina il cosiddetto consenso informato, "dalla quale in verità non sembra potersi prescindere nella disamina del caso". Il Tribunale dichiara così "l'illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili contrasto con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti".

Il tribunale ha dunque annullato il verbale della CdA ed il conseguente giudizio di non idoneità statuendo che "deve disporsi la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense".