Civile

Mediazione, punita l’assenza senza giustificato motivo

Non basta richiamare impedimenti generici:occorre documentarli. Improcedibilità e sanzioni anche per chi manda il legale privo di procura sostanziale

di Fabrizio Plagenza

È improcedibile l’appello se le parti non partecipano personalmente, senza giustificato motivo, alla mediazione ordinata dal giudice. E non è sufficiente addurre impedimenti generici, senza sostenerli con documenti di prova, né farsi rappresentare dall’avvocato difensore, munito di una procura alle liti ma non di una procura sostanziale per partecipare alla mediazione.

Sono le indicazioni date dalla Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza 3843 depositata il 19 settembre 2022 (presidente Magliulo, relatore Marinaro), ha dichiarato improcedibile l’appello dopo che al primo incontro di mediazione si sono presentati solo l’avvocato dell’appellante, senza procura sostanziale per la mediazione ma solo con la normale procura alle liti, e uno degli appellati con il proprio avvocato.

Tra gli assenti, un’appellata si era giustificata dichiarando una generica invalidità e l’appellante aveva affermato, in una lettera indirizzata al suo avvocato, con data del giorno dell’incontro di mediazione, di non poter partecipare perché impegnato in sala operatoria.

Motivi insufficienti a giustificare l’assenza, secondo la Corte d’appello, che, riprendendo le pronunce della Cassazione (8473/2019 e 18068/2019), afferma che «il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale». Quest’ultimo, in particolare, «grazie alla interlocuzione diretta e informale» con le parti, può aiutarle a trovare una soluzione. È per questo che «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti davanti al mediatore».

I giudici ricordano però che le parti che non possono o non vogliono partecipare alla procedura possono farsi sostituire da un terzo, anche il loro avvocato. È necessaria però una procura “sostanziale” che, a differenza della procura alle liti, non può essere autenticata direttamente dal difensore, anche se l’incarico è conferito allo stesso avvocato. La procura sostanziale è diversa dalla procura alle liti anche perché «l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale», trattandosi di una «parentesi non giurisdizionale all’interno del processo» (Cassazione, 40035/2021).

Inoltre, tale procura, si legge nella sentenza, deve esserci al momento in cui si svolge la mediazione, essendo priva di significato una eventuale successiva “sanatoria”, a procedimento concluso.

Si tratta di aspetti, scrivono i giudici, affrontati anche dalla riforma del processo civile e della mediazione, che peraltro dà indicazioni ancora più restrittive.

Infatti, secondo la legge delega 206 del 2021, attuata dal decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso, le parti del procedimento in mediazione possono delegare, se ricorrono giustificati motivi, un proprio rappresentante, che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia.

Inoltre, ragionano i giudici, la sanzione dell’improcedibilità non consente alcun meccanismo di sanatoria, una volta verificatasi la decadenza dalla possibilità di proporre la mediazione.

Di qui la decisione della Corte d’appello di non ritenere esperita la condizione di procedibilità e dichiarare quindi improcedibile l’appello. Non solo: i giudici applicano anche le sanzioni pecuniarie, condannando le parti che non hanno partecipato personalmente alla mediazione a versare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Parola chiave
Procura sostanziale
Se la parte non può presentarsi personalmente in mediazione, può farsi sostituire da un terzo, anche il proprio avvocato, ma dotato di una procura speciale sostanziale, cioè riferita al procedimento di mediazione e che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Non basta invece la procura alle liti

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