Civile

Impugnazione incidentale tardiva inammissibile se l'interesse alla sua proposizione non è scaturito dalla principale

E' il principio espresso dalla sezione III della Cassazione con l' ordinanza 31135/20220

di Mario Finocchiaro

La impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendo consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza. Questo il principio espresso dalla sezione III della Cassazione con l' ordinanza 21 ottobre 2022 n. 31135.

I precedenti
Questione variamente risolta, in sede di legittimità.
Sempre nello stesso senso, la impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, Cassazione, sentenze 29 ottobre 2019, n. 27616, che a fronte del ricorso principale proposto dall'assicuratore di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale con esclusivo riferimento alla misura di corresponsabilità attribuita dal giudice d'appello al Comune tenuto alla manutenzione della strada, ha ritenuto inammissibili tanto il ricorso incidentale tardivo con il quale l'assicuratore di un altro dei mezzi coinvolti aveva censurato l'accertamento del concorso di colpa del proprio assicurato, quanto il ricorso incidentale tardivo proposto dall'ente pubblico avverso la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, così come ulteriormente regolate nella sentenza d'appello; 14 marzo 2018, n. 6156, che ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l'omessa pronuncia sulle spese dell'ordinanza d'appello ai sensi dell'articolo 348 ter Cpc, affermando che il vizio denunciato determinava per l'impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all'impugnazione principale; 16 giugno 2016, n. 12387, che ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'originario attore avverso il rigetto, in appello, della propria domanda, a fronte di un ricorso principale concernente l'omessa pronunzia, in secondo grado, sulla restituzione degli importi corrisposti dall'originario convenuto per effetto della sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto la domanda attorea, osservando come il rigetto di questa non consegua all'accoglimento delle istanze restitutorie avanzate con il ricorso principale, autonomamente proponibili, peraltro, in separato giudizio, bensì si ponga a monte delle stesse.

Appello incidentale su un capo estraneo al principale
Analogamente, non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo, Cassazione, sentenza 20 agosto 2015, n. 17017, resa in una fattispecie in cui l'impugnazione principale di una compagnia assicurativa era diretta a far dichiarare l'inefficacia delle polizze assicurative stipulate da una Università per non essere quest'ultima portatrice, in forza del principio dell'apparenza, di un interesse tutelabile, mentre nell'appello incidentale tardivo dell'agente assicurativo la contestazione investiva la sua condanna alla manleva, nonché l'inefficacia delle polizza per la diversa ragione della carenza di effettività dei propri poteri rappresentativi.
In termini opposti, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'articolo 334, comma 1, Cpc parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli, Cassazione, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25285, in Judicium, 2021, fasc. 3, con nota di Mazzaferro G., Ancora in tema di impugnazioni incidentali tardive: l'ennesimo arresto che alimenta il contrasto interno alla suprema corte.

Impugnazione incidentale ammissibile
Sempre in quest'ultimo senso, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cosiddetta parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione Cassazione, ordinanze 7 luglio 2020, n. 14094; 12 luglio 2018, n. 18415, secondo cui deve consentirsi alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione e 25 gennaio 2018, n. 1879, che evidenzia che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico e che, in applicazione del riferito principio, ha cassato la sentenza impugnata d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva in una fattispecie in cui l'appello principale aveva ad oggetto il rapporto di mediazione tra promissario acquirente e mediatore ed aveva ad oggetto l'accertamento negativo del diritto alle provvigioni mentre l'appello incidentale tardivo proposto dal promissario alienante, il quale aveva subito il recesso, la condanna alla restituzione della caparra ed aveva proposto azione di manleva nei confronti del mediatore, aveva ad oggetto il preliminare.
L'impugnazione incidentale tardiva – in particolare - è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, Cassazione, ordinanza 30 maggio 2018, n.. 13657.

Quando l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto giuridico della sentenza
Sempre nella stessa ottica, si è affermato, altresì:
- l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico, Cassazione, sentenza 29 marzo 2012, n. 5086 resa in una fattispecie in cui il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un dipendente prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale;
- la impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico, Cassazione, sentenza 15 giugno 2018, n. 15770, che ha ritenuto esente da critiche la dichiarazione di inammissibilità per tardività degli appelli incidentali proposti da attori/investitori totalmente soccombenti in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva comparsa di costituzione, in una fattispecie in cui l'appello principale proposto dalla banca aveva ad oggetto diversi ed autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti dedotti con unica citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la banca;

Risarcimento del danno causato da un illecito
- nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito, l'appello del danneggiato, inteso ad ottenere una somma maggiore di quella liquidata in suo favore a titolo risarcitorio, legittima il responsabile, assicurato contro i rischi della responsabilità civile, a proporre appello incidentale tardivo anche avverso capi della sentenza non impugnati con l'appello principale ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in quanto, a seguito di siffatta iniziativa del danneggiato, insorge in capo al responsabile la titolarità di un interesse, altrimenti insussistente, correlato all'eventualità, in caso di accoglimento del gravame, di dover sopportare le conseguenze dell'incapienza del massimale assicurato, Cassazione, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25848;

Se il gravame di un litisconsorti comporti un pregiudizio per l'impugnante incidentale
- l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata, Cassazione, sentenza 9 luglio 2020, n. 14596, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26139, entrambe rese in fattispecie in cui la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro l'impugnante principale ma avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, ravvisando l'interesse della parte.

Le Sezioni Unite
Per la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel senso che sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale, Cassazione, sez, un., sentenza 27 novembre 2007, n. 24627, in Riv. dir. proc., 2008, p. 1427, con nota di Carola C., Riflessioni in margine agli artt. 334 e 331 c.p.c..

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