Comunitario e Internazionale

Possibile riservare alle religioni riconosciute dallo Stato i contributi per le scuole confessionali

Secondo la Cgue è quindi giustificato il requisito austriaco del riconoscimento

Le sovvenzioni pubbliche versate alle scuole private confessionali possono essere riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute dallo Stato membro interessato. Quindi il requisito del riconoscimento stabilito dall'Austria risulta giustificato al fine di consentire ai genitori di scegliere l'educazione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose. Lo ha precisato al Cgue con la sentenza 2 febbraio 2023 nella nella causa C-372/21.

Il caso esaminato
La «Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania» è una chiesa istituita e riconosciuta in Germania. La stessa ha chiesto alle autorità austriache una sovvenzione per la remunerazione del personale di un istituto scolastico privato stabilito in Austria, che la stessa riconosce e sostiene quale scuola confessionale. La sua richiesta è stata respinta in quanto tali sovvenzioni sono riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute in Austria.
La «Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania» si è allora rivolta agli organi giurisdizionali austriaci. Dal momento che la Corte suprema amministrativa austriaca nutriva dubbi in merito alla compatibilità del requisito di un siffatto riconoscimento con il diritto dell'Unione e, segnatamente, con le norme in materia di libera circolazione, la stessa ha interrogato la Corte di giustizia al riguardo.

La decisione
La Corte di giustizia constata innanzitutto che il diritto dell'Unione è effettivamente applicabile a una siffatta controversia. È vero che i trattati dell'Unione prevedono che l'Unione europea sia neutrale per quanto attiene all'organizzazione, da parte degli Stati membri, delle loro relazioni con le Chiese e le associazioni o le comunità religiose. Tuttavia, ciò non significa che la loro attività economica, ossia dispensare insegnamenti in istituti ampiamente finanziati mediante fondi privati, sia in maniera generale sottratta al diritto dell'Unione.
Inoltre, la Corte osserva che, fatte salve determinate verifiche che incombono alla Corte suprema amministrativa austriaca, il requisito del riconoscimento, in virtù del diritto nazionale, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Infatti, le condizioni che presiedono a tale riconoscimento possono essere soddisfatte meno agevolmente dalle Chiese o dalle associazioni religiose stabilite in altri Stati membri e quindi sono tali da svantaggiarle.
Per contro, la Corte reputa che tale restrizione alla libertà di stabilimento possa essere giustificata purché si persegua un obiettivo legittimo e a condizione di rispettare il principio di proporzionalità. In Austria, le scuole private confessionali integrano il sistema scolastico pubblico, che è interconfessionale, consentendo ai genitori di scegliere più agevolmente l'istruzione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose. Mirando a garantire tale scelta, la normativa austriaca persegue un interesse legittimo. Tale normativa, per di più, non risulta essere inadeguata né eccedere quanto necessario. La stessa mira in particolare a garantire che le scuole sovvenzionate si rivolgano a una parte importante della popolazione che può scegliere tale offerta d'istruzione complementare a quella proposta dagli istituti scolastici pubblici.

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