Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita ed obbligazioni derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; (ii) controversie insorte tra organismi di telecomunicazioni ed utenti e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (iii) mediazione obbligatoria, mancata comparizione personale delle parti ed eccezione di improcedibilità; (vi) mediazione obbligatoria, rifiuto proposta conciliativa e riflessi sul regime delle spese di giudizio; (v) arbitrato irrituale ed eccezione di compromesso; (vi) mediazione obbligatoria e regime applicabile all’interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.

***

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 26 gennaio 2021, n. 160

In applicazione del disposto normativo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 132/2014 la pronuncia afferma che la domanda fondata sull’inadempimento di obbligazioni discendenti da un contratto stipulato tra professionista e consumatore non soggiace all’operatività dell’obbligo di negoziazione assistita.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 2357

La pronuncia, richiamando espressamente il principio enunciato dalle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto (sentenza n. 19596 del 2020), afferma che, anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a controversie insorte tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, l’onere di attivare la procedura conciliativa innanzi al Corecom grava sulla parte opposta, conseguendone, in difetto, la pronuncia di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Rimini, Sezione civile, sentenza 22 marzo 2021, n. 292

Nella sentenza in epigrafe si afferma che l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, fondata sulla mancata comparizione personale delle parti al procedimento di mediazione, non può essere accolta ove sollevata da parte convenuta solo in sede di prima memoria ex articolo 183, comma 6, del Cpc, qualora, all’udienza di verifica precedente, entrambe la parti avevano dato atto dell’esito negativo della mediazione e richiesto la concessione dei termini ai sensi della richiamata disposizione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Rovigo, Sezione civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 181

La decisione costituisce applicazione del disposto normativo (articolo 13 del Dlgs n. 28/2010) a mente del quale se la parte vittoriosa all’esito del giudizio ha rifiutato in mediazione una proposta il cui contenuto è del tutto analogo a quello della pronuncia giudiziale, il giudice esclude comunque la ripetizione delle spese di lite sorte successivamente alla mediazione.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 10 aprile 2021, n. 237

Applicando un principio già enunciato dalla Suprema Corte, la decisione riafferma che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 23 aprile 2021, n. 638

La decisione, proponendo una soluzione interpretativa di recente accolta nella giurisprudenza di merito, afferma che, in sede di mediazione obbligatoria, la “comunicazione” con cui parte istante, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, informa le “altre parti” dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo adito, è idonea ad interrompere la prescrizione e/o impedire la decadenza.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Controversie soggette - Casi di esclusione - Obbligazioni contrattuali - Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Sussistenza - Fattispecie concernente contratto di intermediazione immobiliare. ( Dl, n. 132/2014, articolo 3; Dlgs n. 206/2005, articolo 3)

La domanda fondata sull’inadempimento di obbligazioni discendenti da un contratto stipulato tra professionista e consumatore non soggiace all’operatività dell’obbligo di negoziazione assistita, in quanto espressamente escluso alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 3, comma 1, del Dl n. 132/2014 (Nel caso di specie, relativo ad una domanda con la quale una agenzia immobiliare aveva convenuto in giudizio i coniugi per ottenere, previo accertamento dell’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di incarico professionale perfezionatosi inter partes, la condanna di quest’ultimi al pagamento dell’importo previsto dal contratto a titolo di penale, il giudice adito ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; nella circostanza, infatti, la qualifica di “consumatori” rivestita dai convenuti medesimi era del tutto pacifica in giudizio, non essendo in contestazione che l’incarico al mediatore immobiliare fosse stato conferito dai predetti coniugi per scopi estranei all'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale).

Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 26 gennaio 2021, n. 160 – Giudice Biondo

______

Procedimento civile - Conciliazione - Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione - Tentativo di conciliazione - Obbligo di esperimento - Parte opposta - Omissione - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo - Sussistenza . (Legge, n. 249/1997, articolo 1)

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a controversie insorte tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, l’onere di promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom competente per territorio, quale condizione di procedibilità della domanda, grava sulla parte opposta, sicché, ove quest’ultima non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda azionata in monitorio dal gestore telefonico, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto quest’ultimo, pur onerato dal giudice medesimo alla prima udienza di introdurre il procedimento conciliativo, si era limitato a produrre in giudizio l’istanza inoltrata al Corecom nonché la successiva comunicazione con cui quest’ultimo dava atto della improcedibilità della controversia, in quanto la convocazione non era stata recapitata al relativo destinatario “…l’indirizzo inesatto, civico inesistente…” disponendone, pertanto, l’archiviazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 8241).

Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 2357 – Giudice Gallizia

_______

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Questioni relative alla procedibilità della domanda - Irregolarità del procedimento di mediazione - Per mancata comparizione personale delle parti - Eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta - Tempestività - Udienza di verifica – Necessità – Fondamento (Cpc, articolo 183; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, fondata sulla mancata comparizione personale delle parti al procedimento di mediazione, non può essere accolta ove sollevata da parte convenuta solo in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., qualora, all’udienza di verifica precedente, entrambe la parti avevano dato atto dell’esito negativo della mediazione e richiesto la concessione dei termini ai sensi della richiamata disposizione. Si ritiene, infatti, che l’irregolarità del procedimento di mediazione debba essere eccepita dalla parte interessata nella prima occasione utile, vale a dire alla prima udienza.  Ciò in quanto il contegno processuale della parte, che a quella udienza ha chiesto la concessione dei termini per memorie senza nulla eccepire in relazione alla mediazione, è idoneo ad impedire che eventuali irregolarità possano essere eccepite in tempi successivi, contraddicendo le indicazioni normative nel senso di ritenere che le questioni relative alla procedibilità debbano essere definite entro la prima udienza.

Tribunale di Rimini, Sezione civile, sentenza 22 marzo 2021, n. 292 – Giudice Lico

______

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Spese processuali - Regime applicabile - Proposta conciliativa - Immotivato rifiuto di accettazione in sede di mediazione - Conseguenze in punto di regolazione delle spese di giudizio (Cpc, articolo 91; Dlgs n. 28/2010, articolo 13)

In tema di mediazione obbligatoria, l’articolo 13 del Dlgs n. 28/2010 ha introdotto un meccanismo per cui, se la parte vittoriosa all’esito del giudizio ha rifiutato in mediazione una proposta il cui contenuto è del tutto analogo a quello della pronuncia giudiziale, il giudice esclude comunque la ripetizione delle spese di lite sorte successivamente alla mediazione. In sostanza, alla parte, ancorché vittoriosa, viene negato il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel prosieguo del giudizio atteso che la stessa avrebbe potuto raggiungere il medesimo risultato ben prima, in occasione della mediazione (Nel caso di specie, relativo a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, rilevato l’immotivato rifiuto di parte opposta di accettare la rinuncia della controparte all’opposizione ed alla domanda riconvenzionale, in data antecedente alla celebrazione della prima udienza ex articolo 183 del codice di procedura civile, ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile, la convenuta opposta non avesse diritto di ottenere la rifusione delle spese processuali relative alle fasi successive a quella di studio ed introduttiva della controversia, liquidate sulla scorta dei valori tariffari medi previsti dal D.M. n. 55/2014 in base al valore della causa).

Tribunale di Rovigo, Sezione civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 181 – Giudice Di Francesco

_______

Procedimento civile - Arbitrato - Eccezione di compromesso - Natura - Questione preliminare di merito - Mezzo di impugnazione - Appello - Mancata proposizione - Conseguenze. - Principio espresso in riferimento a controversia relativa ad interpretazione di clausola per arbitrato irrituale. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324, 806, 808).

La questione conseguente all'eccezione di arbitrato (rituale o irrituale) sollevata innanzi al giudice ordinario adito, nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l’appello e ove questo non venga proposto si forma il giudicato (Nel caso di specie, il giudice adito, accogliendo l’eccezione preliminare svolta dal convenuto per la presenza di una clausola per arbitrato irrituale contenuta nell’originario atto di costituzione societaria, ha dichiarato improponibile la domanda attorea, condannando quest’ultima anche alla refusione delle spese di lite in favore della controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21177).

Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 10 aprile 2021, n. 237 – Giudice Marini

______

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Istanza di mediazione - “Comunicazione alle altre parti” ex articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010 - Oggetto - Informazione circa l’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo adito - Efficacia interruttiva della prescrizione e impeditiva della decadenza - Idoneità -Fondamento. (Costituzionale, articolo 24; Cc, articolo 1137; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la “comunicazione” della domanda di mediazione cui allude l’art. 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, al fine di interrompere la prescrizione e/o impedire la decadenza, è quella trasmessa dalla parte istante alle “altre parti” ed avente ad oggetto la mera informazione circa l’avvenuto deposito dell’istanza. Tale comunicazione, pertanto, non coincide con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010, che può esser trasmessa direttamente dall’Organismo di mediazione oppure anche “a cura della parte istante”, e che ha ad oggetto la domanda di mediazione e la data del primo incontro. Tale soluzione interpretativa, si impone, infatti, alla luce di un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la lettera del citato articolo 5, comma 6, nel sintagma “alle altre parti”, induce a ritenere che la comunicazione idonea a produrre l’effetto interruttivo debba provenire dalla parte istante, la quale risulta pertanto gravata dell’onere di provvedervi; in secondo luogo, alla luce della ratio della disposizione e del diritto costituzionalmente tutelato di cui all’articolo 24 della Costituzione, non potrebbe ammettersi che l’effetto interruttivo della decadenza sia rimesso – almeno in parte – all’autonoma iniziativa di un soggetto terzo (ovvero l’Organismo di mediazione) rispetto al titolare del diritto azionato. La comunicazione di cui all’articolo 8 è infatti successiva alla fissazione della data del primo incontro da parte dell’Organismo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale ex articolo 1137 del codice civile, il giudice adito ha respinto l’eccezione di decadenza sollevata dal Condominio convenuto, in quanto la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione era stata trasmessa dal condomino attore al Condominio convenuto nella stessa data, da ritenere tempestiva rispetto al termine decadenziale stabilito dal citato articolo 1137 del codice civile, in cui era stato effettuato il deposito dell’istanza di mediazione presso l’Organismo adito, a nulla rilevando che l’istanza di mediazione medesima e l’avviso di fissazione del primo incontro era stato ufficialmente comunicato al Condominio in una data successiva rispetto alla scadenza del predetto termine decadenziale).

Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 23 aprile 2021, n. 638 – Giudice Farina

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©